Disponibili all'interno del portale www.rgs.mef.gov.it due nuovi aggiornamenti riguardanti i documenti relativi alle Regole Tecniche (versione 4.8) e Linee Guida (versione 1.2) per la gestione e compilazione degli e-Ordini NSO e le Fatture Elettroniche collegate.

Tra le novità introdotte dal MEF sono presenti numerose agevolazione operative e semplificazione per i fornitori, che hanno ora la possibilità di individuare con maggiore facilità i riferimenti relativi a codici, lotti o altri elementi distintivi necessari all'interno dell'ordine ricevuto, oltre ai riferimenti del destinatario della fattura e nuove istruzioni relative alla compilazione della fattura collegata all'ordine.

Tra le principali linee guida che hanno subito particolari integrazioni segnaliamo quella relativa ai dispositivi medici, all'associazione tra Ordinazione e Fattura oltre a chiarimenti riguardo a omessa o errata indicazione dei riferimenti ordine in fattura.

Nel dettaglio tutte le novità introdotte dall'aggiornamento relativo alla documentazione su NSO:

Aggiornamento Regole Tecniche NSO marzo 2021 (versione 4.8)

  • Indicazione della preferenza a far precedere il valore del CIG indicato a livello di linea d’ordine dal testo “CIG:” (Paragrafo 3.3.3.2);
  • Aggiunti chiarimenti sull’indicazione del nominativo del Beneficiario qualora si tratti di persona fisica (Paragrafo 3.3.3.6, punto 3);
  • Aggiunte istruzioni per l’Ordinazione di dispositivi medici (Paragrafi 3.3.3.7, 3.3.7.2 e 3.3.6.2, punto 8);
  • Aggiunte istruzioni sulla gestione del conto deposito (Paragrafo 3.3.6.2, punto 6);
  • Aggiunti chiarimenti sull’indicazione del destinatario della fattura (Paragrafo 3.3.6.2, punto 10);

È assolutamente necessario indicare l’indirizzo elettronico e l’identificativo fiscale (codice fiscale o partita IVA) del soggetto a cui il Fornitore è tenuto a trasmettere la fattura elettronica.

L'informazione deve essere fornita anche nei casi in cui il cliente che sta emettendo l'ordine e il soggetto a cui è indirizzata la fattura elettronica di acquisto coincidano, favorendo il processo di automazione dell’emissione delle fatture legate a eOrdine NSO.

  • Aggiunta l’indicazione di usare linee d’ordine separate per prodotti caratterizzati da codici, lotti o altri elementi distintivi utili per il Fornitore (Paragrafo 3.3.6.2, punto 14);
  • Aggiunte istruzioni sulla compilazione delle fatture (Paragrafo 8.1.3)

Approfondite le modalità di compilazione di fatture elettroniche per i casi di:

⦁ Ordine unico per cui è stata emessa una sola fattura a copertura integrale;
⦁ Ordini multipli per cui è stata emessa una singola fattura da parte del fornitore;
⦁ Ordine unico, fatturato su più documenti da parte del Fornitore;
⦁ Ordini multipli per cui sono state emesse fatture multiple da parte del fornitore.

A riguardo, verrà presto reso disponibile un contenuto interamente dedicato alle Istruzioni relative alla Compilazione di fatture a seguito della ricezione di e-Ordine NSO, dove andremo ad approfondire tutte le modalità attualmente disponibili.

Consulta tutte le novità pubblicate all'interno delle Regole Tecniche NSO versione 4.8

Aggiornamento Linee Guida NSO marzo 2021 (versione 1.2)

  • Aggiunti chiarimenti in merito ai buoni-corrispettivo (Paragrafi 3.1.2 e 3.3.1.4).
  • Aggiunti chiarimenti sulla gestione del conto deposito (Paragrafo 3.3.2.9).
  • Aggiunti chiarimenti sull’indicazione del nominativo del Beneficiario qualora si tratti di persona fisica (Paragrafo 3.3.3.3).
  • Aggiunti chiarimenti in merito agli acquisti di dispositivi medici (Paragrafo 3.3.3.4).
  • Aggiunti chiarimenti in merito all’associazione tra Ordinazione e fattura (Capitolo 5):

L’associazione tra Ordinazione e fattura (DM 7 dicembre 2018 e DM 27 dicembre 2019, articolo 3, comma 4) è assicurata mediante l’indicazione sulla fattura degli estremi dell’ordine di acquisto, che sono contenuti nella Tripletta di identificazione (ID soggetto emittente, Data emissione e ID documento assegnato dall'emittente), in casi eccezionalmente può essere realizzata mediante Ordine di convalida.

Come previsto dalla normativa vigente, tale indicazione diventa a obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni e dal 1° gennaio 2022 per i servizi. L'obbligo è relativo ai soli acquisti per i quali è stato emesso un ordine successivamente all'entrata in vigore della normativa, non è quindi applicato alle fatture emesse per ordini di approvvigionamento di beni emessi prima del 1° gennaio 2021 (L'obbligo di inserimento degli estremi può sussiste solamente se la fattura è stata generata a fronte di un processo di ordinazione da parte dell'Ente richiedente).

  • Aggiunti chiarimenti in merito all’omessa o errata indicazione degli estremi dell’Ordine in fattura (Paragrafo 5.1):

In caso di omessa o errata indicazione della Tripletta di identificazione dell’ordine, le fatture forniture possono essere rifiutate da parte del cliente Ordinante per mancanza delle indicazioni necessarie all'interno del documento fattura. In particolare, la causa del rifiuto riportata sarà la seguente: “Fattura rifiutata ai sensi del DM 55/2013, articolo 2-bis, c. 1, lettera e) per omessa o errata indicazione dell’ordine elettronico di acquisto prevista dal DM 7 dicembre 2018, articolo 3”.

L’indicazione dell’Ordine elettronico NSO si intende:

Omessa, se assente all'interno della fattura collegata (fatti salvi i casi di eccezione previsti);
Errata, se l’indicazione è presente ma:

⦁ si riferisce a un ordine inesistente o non validato dal Nodo Smistamento Ordini;
⦁ non è conforme alle istruzioni fornite dalle Regole tecniche o presenta ambiguità interpretative.

Consulta tutte le novità pubblicate all'interno delle Linee Guida NSO versione 1.2


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