L’introduzione della fatturazione elettronica ha costituito una vera e propria rivoluzione nell’infrastruttura fiscale italiana e in questo primo anno sia le aziende che i professionisti hanno dovuto adattare i propri sistemi per allinearsi alla normativa.
Casi quali la mancata emissione della fattura, l’emissione in ritardo o l’emissione con errori sarebbero di conseguenza soggetti a sanzioni ma considerata l’entità della svolta alla quale il sistema di fatturazione è andata incontro è stato previsto un periodo detto “di moratoria” o di transizione (conclusosi il 30 Giugno).
Un periodo di rodaggio all’interno del quale, senza il timore di incorrere in sanzioni, gli errori e le omissioni sono state tollerate con l’abolizione delle quote da pagare o con una loro forte riduzione.
Le more, di conseguenza, entrano a pieno regime per le fatture emesse dal 1° Luglio 2019.
Fatto chiaro questo aspetto, vediamo di seguito un breve riepilogo delle sanzioni e delle franchigie previste.
Periodo transitorio (fino al 30 Giugno 2019)
L’articolo 10 del DL 119/2018 regolamenta il meccanismo di riduzione delle sanzioni sulla fattura elettronica omessa, tardiva o errata, per venire incontro alle esigenze di rodaggio del sistema ed è valido sia per fatture immediate che differite.
Si distinguono i due casi:
- contribuenti IVA mensili
per loro è prevista una riduzione delle sanzioni fino alla liquidazione IVA in scadenza il 16 Ottobre 2019, dunque per tutte le fatture con IVA a debito emesse fino al 30 Settembre.
Per le fatture seguenti, le eventuali mancanze (fattura elettronica omessa, errata o tardiva) sono da riferirsi alla sezione successiva.
- contribuenti IVA trimestrali
per loro il periodo transitorio è terminato il 20 Agosto 2019, termine per la liquidazione IVA relativa al secondo trimestre.
Per l’IVA a debito sulle fatture emesse dal 1° Luglio 2019, le eventuali mancanze (fattura elettronica omessa, errata o tardiva) sono da riferirsi alla sezione successiva.
Tabella riepilogativa
Periodicità liquidazione IVA |
Data Fattura |
Sanzioni |
Mensile |
≤ 30 Giugno 2019 |
1 – Non prevista se la fattura viene emessa e inviata all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo cui la fattura si riferisce 2 – 20% dell’importo della sanzione piena se la fattura viene emessa e inviata all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione |
Trimestrale |
≤ 30 Settembre 2019 |
Stesse condizioni di cui sopra |
Sanzioni a regime dal 1° Luglio 2019
Le sanzioni inerenti alle inottemperanze per fatture elettroniche omesse, errate o tardive sono regolamentate dai DL 471/1997 (articolo 6) e dal DL 472/1997 (articolo 6) e qui di seguito elencate
Tabella riepilogativa
Tipologia di violazione |
Norma di riferimento |
Sanzioni |
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA |
Art. 6 comma 1 DL 471/1997 |
Da 250 a 2000 euro |
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata |
Art. 6 comma 1 DL 471/1997 |
Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti a IVA o reverse charge |
Art. 6 comma 1 DL 471/1997 |
Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro. Se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono comprese da un minimo di 250 a un massimo di 2000 euro |
Violazioni formali |
Art. 6 comma 1 DL 472/1997 |
Nessuna sanzione |
Termini di comunicazione, errori del SDI e termini di pagamento del tributo per sanzione
I canoni di legittimità per la comunicazione di una fattura elettronica sono dettati dalla data di invio al Sistema di Interscambio e nello specifico:
- Per le fatture immediate il termine ultimo per l’invio è il dodicesimo giorno dalla data di emissione del documento. Novità, questa, introdotta dal recente Decreto Crescita;
- per le fatture differite, invece, il termine ultimo è il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di emissione del documento.
In caso invece di rifiuto del documento da parte del SDI, la fattura elettronica può essere inviata nuovamente entro 5 giorni dalla notifica di rifiuto.
Il pagamento della mora, invece, andrà eseguito tramite modello F24 compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911.
Infine, le sanzioni da pagare in caso di omissione, errata o tardiva fattura elettronica, possono essere ridotte attraverso il ravvedimento operoso (DL 472/1997, art. 13), attraverso il quale è possibile ridurre notevolmente la sanzione dovuta.