Come oramai ben noto, con l’introduzione della fattura elettronica il documento valido fiscalmente è il formato xml ricevuto tramite il Sistema di Interscambio. La classica fattura cartacea ha perso ogni rilevanza, oltre a non garantire il diritto alla detrazione Iva. Ma come bisogna agire nei casi in cui la fattura, per diverse casistiche, non dovesse arrivare in modo e nei tempi corretti?

Il cessionario o committente che acquista beni o servizi senza che sia stata emessa regolare fattura (o con fattura irregolare), viene punito in base all’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250, a meno che non si provveda a regolarizzare l’operazione in uno dei seguenti modi:

a) Se non ha ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni

b) Nei casi di fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato in precedenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Per ottenere la regolarizzazione si deve dunque aspettare il decorso dei 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione senza che sia stata emessa la fattura elettronica di acquisto. Per evitare la sanzione pari al 100% dell’Iva, il cessionario entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione senza che sia arrivata la fattura, dovrà:

• Versare l’Iva con il modello F24 utilizzando il codice tributo “9399 – regolarizzazione operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione – Articolo 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997”
• Inviare un documento con i dati della fattura all’ufficio competente
• Registrare il documento solo nel registro Iva acquisti per esercitare la detrazione Iva

Tale regolarizzazione richiede il versamento dell’Iva per 220 euro con il codice tributo 9399, l’invio al SdI della fattura con tipo documento TD20 e la registrazione del documento nel registro Iva acquisti per esercitare la detrazione Iva secondo le regole ordinarie.