Sono ormai anni che i media parlano di Brexit, delle difficili trattative con l'Unione Europea, delle ipotesi sul mantenimento del libero scambio di beni, servizi e persone e tutti quegli argomenti che ruotano attorno alla nuova situazione geopolitica innescata con l'uscita del Regno Unito, o UK per dirla all'inglese, dall'Unione Europea.

Non siamo una testata giornalistica ne tanto meno esperti di trattati internazionali, non è nostra intenzione quindi addentrarci in spinose e intricate argomentazioni su motivazioni o bontà della scelta fatta, piuttosto desideriamo analizzare la situazione dal punto di vista della Fatturazione Elettronica, perché anche sotto questo aspetto l'emissione, di un documento a un cliente UK, oppure la ricezione di una fattura da un fornitore del Regno Unito avverrà con alcune differenze.

A partire dal 1° gennaio 2021, l’UK è ufficialmente fuori dal mercato comune, e fuori dall'Unione Europea ai fini IVA, questo significa che, per l'effettuazione di operazioni commerciali da e verso questa Regione, sarà necessario osservare le regole previste per le operazioni con Paesi Extra-EU.

Effetto Brexit: Cessione e Acquisto di Beni

Per quanto riguarda la cessione e l'acquisto di beni, non si può più fare riferimento alle regole previste per le cessioni intracomunitarie, ma sarà necessario adempiere agli obblighi connessi alle esportazioni (art. 8 DPR 633/72) in caso di cessione e agli obblighi d'importazione (art. 67 e successivi DPR 633/72) nel caso di acquisto, mantenendo ben presente che non facendo più parte della UE, con introduzione e necessità di sanare Dazi e IVA all'ingresso della merce in Unione Europea.

Effetto Brexit: Cessione e Acquisto di Servizi

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi verso clienti UK, si continuerà a osservare quanto previsto dall’articolo 7-ter del DPR 633/72, continuando a emettere regolare fattura ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72. Nel caso invece di servizi ricevuti da professionisti o aziende situate nel territorio del Regno Unito, non risulterà più necessario integrare la fattura in reverse charge (ex art. 41 DL 331/93), ma sarà necessario emettere un’autofattura (art. 17 DPR 633/72).

Previste inoltre alcune disposizioni transitorie per le operazioni effettuate entro la fine del 2020:

" [...] La circolazione di merci che abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si concluda dopo la fine del periodo di transizione è considerata circolazione all'interno dell'Unione ai fini dei requisiti in materia di licenze di importazione e di esportazione." Come previsto dall'Art.47 dell'accordo di Recesso (XT 21054/19)

Modalità differenti sono invece previste e applicate per le operazioni effettuate con soggetti situati in Irlanda del Nord per i quali, a partire dal 31 dicembre 2020, è entrato in vigore un apposito protocollo relativo alla circolazione delle merci. In particolare il regime speciale si applicherà esclusivamente alle partite IVA Nord Irlandesi, facilmente individuabili grazie al prefisso "XI", e prevede:

  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;
  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
  • i soggetti passivi potranno utilizzare l’OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall’Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) ad acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
  • i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni. Discorso analogo per i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord.

Poiché il protocollo non contempla speciali deroghe per le prestazioni di servizi, per queste ultime l’Irlanda del Nord è considerato Paese extra Europeo, esattamente come avviene a partire dal 1° gennaio 2021 per il resto del Regno Unito. È possibile consultare il documento integrale disponibile sul sito del Governo Italiano.

Consigliamo di prendere contatto con il vostro Fiscalista per comprendere al meglio come operare all'interno di questo delicato periodo d'introduzione. Ricordiamo inoltre che attraverso la Piattaforma di Fatturazione Elettronica Digithera è possibile gestire le tipologie documentali Fatture, Autofatture e Fatture in Nome e Per Conto necessarie per la regolarizzazione delle operazioni avvenute anche con soggetti Extra-EU, obbligatorie dal 2022 al posto dell’esterometro.

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