Lo scorso 17 Giugno 2019, in vista delle novità che si applicheranno dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova direttiva in cui si fa chiarezza sulla data di emissione della fattura elettronica così come sui soggetti obbligati all’invio dell’esterometro.

Tutti i titolari di partita IVA hanno beneficiato dei sei mesi di transizione per adeguarsi al nuovo obbligo di fatturazione elettronica. La nuova circolare 14/E introduce chiarimenti importanti in prossimità della data spartiacque del 1 Luglio 2019.

Data di emissione

Una novità già ampiamente preannunciata e attesa da tutti gli operatori coinvolti riguarda la data di emissione delle fatture elettroniche e che contempla le seguente modifiche per le fatture emesse dal prossimo 1 Luglio 2019:

  • Il documento deve includere la data in cui viene effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto il corrispettivo (il totale o anche solo una parte), nel caso sia diversa dalla data di emissione della fattura
  • Possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dalla effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 

    La data da indicare nella fattura resta sempre quella in cui è effettuata l’operazione poiché sarà il SdI ad attestare la data e orario di avvenuta trasmissione (all’emittente e ricevente)

Regole per l’esterometro

Sono esclusi dall’invio dell’esterometro tutti i titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettario. L’invio della comunicazione mensile è d’obbligo per tutti i soggetti passivi residenti all’interno del territorio dello stato per le operazioni tra gli stessi effettuate. Non solo operazioni rilevanti ai fini IVA ma tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio statale. La circolare fa anche chiarezza sulla abolizione dello Spesometro: la sua abrogazione, che decorreva dal 1 Gennaio 2019, non mette al riparo dalla applicazione di sanzioni per il ritardo (od omissione) della comunicazione relativa al secondo semestre (la cui scadenza era fissata al 20 Aprile 2019).

Un ultimo punto che viene toccato è quello relativo alle fatture sanitarie per cui resta il divieto di emissione del documento in formato elettronico anche in caso di prestazioni miste, sia sanitarie che accessorie.