Ancora chiarimenti in tema di fattura elettronica contenuti all’interno della risposta all’interpello 437 dello scorso 28 Ottobre 2019. La questione riguarda stavolta il tema delle fatture differite, in riposta all’istanza in cui si chiedeva all’amministrazione finanziaria di fare luce sulla natura delle indicazioni contenute nella circolare 14 del 2019 dell’Agenzia, se tali direttive fossero solo indicative oppure obbligatorie.

L’Agenzia conferma la possibilità di emettere una o più fatture differite nei confronti dello stesso soggetto, purché inviate entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo.

Nel caso specifico, vengono emesse due fatture differite nei confronti dello stesso cliente:

  1. La prima, il 15 del mese, in cui vengono esposti i dettagli di consegne e spedizioni che ha effettuato nelle due settimane precedenti, documentate anche nei relativi documenti di trasporto
  2. La seconda l’ultimo giorno del mese, in cui viene chiusa la fatturazione e verificati i documenti di trasporto emessi.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le disposizioni contenute nella suddetta circolare rappresentano una possibilità: non si tratta dunque di un obbligo assoluto a cui attenersi.

Per riassumere, per quello che riguarda la cessione di beni la cui spedizione risulta dai documenti di trasporto, effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto, c’è la possibilità (ma non l’obbligo) di emettere un’unica fattura differita.

Le fatture elettroniche possono poi essere inviate attraverso il Sistema di Interscambio entro i quindici giorni del mese successivo, in modo da poter procedere al regolare adempimento della liquidazione dell’imposta.