A partire dal 2020 nuove regole fiscali saranno introdotte anche per gli operatori sanitari che dovranno da adesso adempiere a tutte le regole che attengono alla protezione dei dati personali (illustrate all’interno del GDPR), data la natura delicata della materia in questione. Quali sono dunque le normative previste per il 2020?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni con la circolare 14 del 17/06/2019, soffermandosi in particolar modo sulle prestazioni sanitarie per cui vige il divieto di emissione di documenti in formato elettronico (per il 2019 e da poco esteso al 2020 tramite il recente D.L. 124 del 26/10/2019).

In questo caso gli operatori sanitari hanno la possibilità di emettere una fattura elettronica mediante SdI con riferimento alle prestazioni non sanitarie, solo nel caso in cui non contengano alcun elemento da cui sia possibile desumere alcuna informazione sullo stato di salute dell’interessato (in caso di degenza nell’anno 2019 si dovrà dunque ricorrere ad una comunicazione che non preveda l’utilizzo dei canali SdI).

Una precisazione anche per i soggetti non obbligati alla trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), poiché la norma che impone il divieto per questi professionisti di emettere fattura elettronica tramite SdI per il 2019 è stato reso ufficiale solo a metà febbraio 2019. Si pone quindi il problema di tutti quegli operatori che possono aver utilizzato questo strumento nel periodo antecedente: in queste situazioni gli uffici finanziari provvederanno alla cancellazione dei file che sono pervenuti (per cui vige tuttora il divieto di emissione) “in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, ovvero al servizio di conservazione”. Da tenere ben presente anche che i dati di queste fatture, vista la delicatezza delle informazioni contenute al loro interno, non saranno disponibili per la consultazione del cliente finale nell’area apposita del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie verso soggetti diversi da persone fisiche, devono essere documentate con fattura elettronica via SdI. Nello specifico per le operazioni effettuate: 

• Direttamente verso soggetti diversi dalle persone fisiche
• Verso persone fisiche ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico

In questo caso, l’Agenzia stabilisce che le parti devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale, soggetti a violare le varie disposizioni in materia di protezione dei dati personali.