La fatturazione elettronica tra privati (o fatturazione B2B) viene regolata dal d.lgs.n.127 del 5.8.2015. L’adesione, pur non essendo obbligatoria, prevede però interessanti novità ed incentivi per imprese, commercianti e professionisti.

 

L'obiettivo di questa norma è ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a cui sono sottoposti gli operatori economici, tenendo al tempo stesso un occhio di riguardo alla lotta all’evasione.

  

 

Il decreto prevede:

 

- a decorrere dal 1 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, un  servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche;

 

- a decorrere dal 1 gennaio 2017 il Ministero dell’Economia e delle finanze, metterà a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio (Sdi) gestito dalla Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse;

 

- coloro che opteranno per la fatturazione elettronica tra privati dovranno emettere le proprie fatture nel formato XML e inviarle al Sistema di Interscambio (SdI).

 

 

Per incentivare l’adozione della fatturazione B2B, a partire dal 2017 il decreto prevede incentivi quali:

 

- abolizione dello spesometro e dell’invio delle operazioni black list;

 

- abolizione dell’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’art.50, comma 6, del d.l. n.31/1993, conv. in l. n.427/2013, limitatamente agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea;

 

- rimborsi IVA più celeri;

 

- possibilità di ricevere controlli fiscali da remoto, in modo da ridurre tempistiche e disagi;

 

- riduzione di un anno dei termini di decadenza ai fini degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e ai fini IVA;

 

- riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti passivi di minore dimensione;

 

- esclusione dalla trasmissione degli acquisti effettuati da operatori di San Marino;

 

- esclusione dalla trasmissione dei modelli Intrastat;

 

- esclusione dalla trasmissione dei contratti stipulati dalle società di leasing;

 

- esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità;

 

- esonero dall’obbligo di registrare le fatture emesse e gli acquisti nell’apposito registro.

 

 

Tali incentivi vengono a mancare in caso di omissione della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture, comprese relative variazioni, e dei dati dei corrispettivi ovvero in caso di fatture trasmesse con dati incompleti o sbagliati.

 

 

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