fatturazione elettronica privatiDurante il Consiglio dei Ministri dello scorso 21 aprile 2015 è stato presentato lo schema di decreto legislativo per la trasmissione per via telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate tramite distributori elettronici. A partire dal 1 gennaio 2017 si potrà scegliere se inviare all'Agenzia delle Entrate tutte le fatture, emesse e ricevute, per via telematica, con l'opportunità di eliminare o ridurre alcuni adempimenti e obblighi. Vediamo nel dettaglio cosa propone il testo dello schema del decreto legislativo:

Art. 1 Fatturazione Elettronica facoltativa tra privati

Dal 1 luglio 2016 l'Agenzia delle Entrate creerà un servizio gratuito per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche; dal 1 gennaio 2017 il Sistema di Interscambio sarà disponibile anche per i soggetti passivi IVA, quindi verrà utilizzato lo stesso strumento che ora serve la Fattura PA per inviare e ricevere le fatture elettroniche.

Art. 2 Trasmissione telematica dei dati contabili

Con il primo giorno del 2017 i privati potranno scegliere di inviare le proprie fatture emesse e le fatture ricevute, comprese di variazioni eventuali, per via elettronica all'Agenzia delle Entrate. I termini per l'invio della fattura elettronica e le relative regole tecniche verranno descritte con un provvedimento direttoriale, dopo "aver sentito le associazioni di categoria".

Art. 3 e 4 Incentivi previsti per chi opta per la fatturazione elettronica

Quasi sicuramente chi utilizzerà la fatturazione elettronica per le proprie fatture, attive e passive, potrà beneficiare di alcuni incentivi come controlli a distanza che semplificheranno la gestione dei dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, evitando così anche i controlli cosiddetti "incrociati", l'interruzione della normale attività per accogliere gli ufficiali e la compilazione di questionari. Queste modalità semplificate verranno stabilite con decreto ministeriale. In più, verranno eliminati alcuni adempimenti per chi sceglierà la fatturazione elettronica: la comunicazione telematica di tutte le operazioni attive e passive effettuate, d'interesse ai fini dell'IVA (art. 21 del D.L. 78/2010); i modelli INTRASTAT (art. 50, comma 6 del D.L. 331/1993) per le sole prestazioni ricevute da fornitori di un altro Stato della Comunità Europea (per le altre quindi rimane valido l'obbligo); la comunicazione telematica annuale di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi con importo superiore a 10.000 € effettuate, ricevute, registrate o soggette a registrazione, rispetto a operatori economici con sede, residenza o domicilio in black list (art. 1 comma 1 del D.L. 40&2010) all'Agenzia delle Entrate. Esisteranno poi anche i rimborsi dell'IVA, eseguiti in via prioritaria "entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale", anche senza i presupposti previsti dall'articolo 30, comma 2 del D.P.R. 633/1972.

Art. 5 Termine degli incentivi

Se l'invio telematico delle fatture non avverrà, sarà prevista una sanzione da 258 a 2065 € (art. 11 del D- lgs- 471/1997) e la cessazione degli sgravi e incentivi che derivano dall'opzione.

Il testo integrale del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2015 lo trovate a questo indirizzo.