Il 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di emissione di fatture in formato elettronico, tramite Sistema di interscambio, per tutti i titolari di partita IVA in regime forfetario con la sola esclusione, fino al 31 dicembre 2023, dei contribuenti con fatturato annuo inferiore a € 25.000. 
I soggetti che fino ad oggi risultavano esclusi dall’obbligo di emissione di fattura elettronica, dovranno quindi provvedere alla compilazione di fatture SDI per tutte le operazioni effettuate con soggetti residenti e/o stabiliti nel territorio dello stato italiano, oltre che per le operazioni estere (le cosiddette operazioni transfrontaliere).

Chi sono i soggetti interessati?

A partire dal 1° luglio 2022 viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica SDI anche a:

  • contribuenti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, DL 98/2011);
  • contribuenti in regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
  • associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore (regime Legge 398/1991, art. 1 e 2) con fatturato inferiore a € 65.000.

Chi sono i soggetti esonerati ed esclusi?

Fino al 31 dicembre 2023, potranno continuare a emettere fattura cartacea i titolari di partita IVA con fatturato inferiore a € 25.000. Per tali soggetti, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SDI scatterà a partire dal 1° gennaio 2024.

Restano inoltre, ma solo per il momento, esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti IVA tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), i quali continueranno ad utilizzare le attuali modalità e per i quali non è ancora stata fissata una data di entrata in vigore di tale obbligo.

Fase transitoria

Per il primo trimestre, ovvero il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2022 inclusi, verrà concesso ai titolari di partita IVA in regime forfetario una dilazione delle tempistiche circa l’emissione della fattura.
La normativa richiede l’emissione della fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma, solo per il periodo sopraindicato, ai soggetti interessati viene data la possibilità di trasmettere a SDI le fatture entro, e non oltre, il mese successivo.

Sanzioni

I soggetti interessati, precedentemente menzionati, risulteranno esclusi dalle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’intera durata del periodo transitorio (1 luglio – 30 settembre 2022), nel caso in cui la fattura elettronica venga emessa entro, e non oltre, il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In generale le sanzioni per la tardiva emissioni della fattura elettronica, sono:

  • tra il 90 e il 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro);
  • una sanzione formale minima di 250€ (fino a 2.000€), se la tardiva emissione della fattura non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA. 

Tali sanzioni possono essere ridotte con ravvedimento operoso.

Fonti

Gazzetta Ufficiale