La Legge numero 190/2014, ovvero la legge di Stabilità 2015, ha come obiettivo principale quello di combattere l'evasione fiscale e di rendere alcuni processi sempre più leggeri, dematerializzati e trasparenti. Per raggiungere l'obiettivo sopra citato sono state introdotte differenti misure atte a contrastare chi froda lo Stato e i cittadini di conseguenza, tra le quali quello dello split payment. Che cosa comporta questa novità?

Per tutti i fornitori della Pubblica Amministrazione, sia di beni che di servizi, che hanno crediti con organi statali (province, comuni, università, camere di commercio e in generale gli acquirenti e committenti presenti nel D.P.R. numero 633/1972, articolo 6, comma 5) non riceveranno più l'IVA addebitata in rivalsa. Questo meccanismo fa sì che si potrà determinare in maniera più semplice la formazione di posizione credito nei confronti dei cedenti prestatori, mentre non cambierà la modalità di fatturazione.
Provando a semplificare quanto scritto sopra, lo split payment è un processo per cui, ad esempio, chi fattura alla PA 1000 € di imponibile su beni/servizi e ha 100 € di IVA, per un totale di 1100 €, riceverà dalla Pubblica Amministrazione un importo pari al solo imponibile, in questo esempio 1000 €, mentre i restanti 100 € saranno versati direttamente dall'Ente nelle casse dell'erario, attraverso modalità che verranno descritte con un altro decreto apposta.

L'altra novità introdotta dalla Legge di Stabilità del 2015 è il rimborso dell'IVA a credito, con modifica dell'articolo 30 del decreto IVA "Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza". Questo articolo prevede che il contribuente possa chiedere il rimborso IVA a credito in caso ci siano attività prevalentemente esercitate con operazioni soggette a imposta con aliquote minori a quelle relative agli acquisti, conteggiando le operazioni che hanno prodotto il reverse charge, di cui all'articolo 17. Questa disposizione citata sopra, grazie al decreto Legislativo numero 250/1995, ricorre qualora il contribuente abbia acquistato beni/servizi con applicata un'aliquota media superiore a quella mediamente applicata alle operazioni attive, maggiorata del 10%. La modifica all'articolo 30 significa che le operazioni che hanno portato allo split payment assumono rilievo ai fini del computo della media come se fosse stata applicata l'IVA a zero. Si potrà così richiedere il rimborso dell'IVA se maggiore all'importo di 2582,28 euro.

Queste modifiche rivestono un'importana non da poco nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e i loro fornitori, porteranno una minore liquidità a quei liberi professionisti e aziende che lavorano prevalentemente con la Pubblica Amministrazione, ma sarà praticamente impossibile che si creino posizioni di Crediti IVA per il cedente prestatore.