Ad oggi la numerazione delle fatture (elettroniche o cartacee) deve essere effettuata facendo riferimento esclusivamente al contenuto dell’art. 21, co.2 del DPR 633/72 come modificato dalla Finanziaria del 2013 (art.1, co.325, lett.d) L.228 del 24/12/2012) che dispone: “2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; …”
Secondo la nuova formulazione della norma, quindi, la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Inoltre si evidenzia che, conseguentemente, non vi è più espressamente riferimento all’obbligo che la numerazione progressiva sia riferita ad un anno solare.

 

L'aspetto importante da tenere in considerazione in merito alla questione della numerazione delle fatture è la garanzia di assenza di "buchi": è lo stesso DPR 633/72 che dice chiaramente che è necessario tenere un protocollo IVA senza buchi di numerazione. A questo decreto si aggiungono discipline successive che prevedono la possibilità di avere più sezionali, ma che ognuno non deve avere buchi di numerazione. Con particolare riferimento alla conservazione delle fatture, vi sono norme che decretano come ogni metodo di conservazione richieda l'assenza di buchi di numerazione. Quindi la necessità di creare più sezionali non è propedeutica ma necessaria per non avere buchi di numerazione per le fatture elettroniche qualora si sia in presenza anche di fatture in PDF (o cartacee) che vanno in conservazione cartacea.

 

Effettivamente per non dover più gestire sezionali diversi basterebbe mandare in conservazione sostitutiva tutte le fatture attive, anche quelle inviate a clienti privati, generando semplicemente dei PDF.