L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza su questo argomento lo scorso 22 gennaio. Ciascun punto vendita dovrà ottemperare l’obbligo di dotarsi di un registratore telematico conforme alle regole tecniche contenute nel provvedimento del 28 Ottobre 2016. Saranno infatti vietate soluzioni operative differenti.

Ad esclusione delle vendite per le quali è emessa su richiesta la fattura elettronica (obbligatoria nei confronti di titolari di partita IVA), per le cessioni di beni in locali aperti al pubblico effettuate dalla grande distribuzione, la certificazione delle operazioni potrà avvenire tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. La stampante fiscale dovrà dunque essere connessa ad internet e dotata di un certificato univoco rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

In concreto, fino al mese di luglio l’invio dei corrispettivi telematici sarà di natura facoltativa. Ma a partire dal 1 luglio 2019 l’obbligo di scontrino telematico scatterà in modo automatico per tutti i soggetti con un volume di affari che supera i 400.000 euro. Un obbligo che riguarderà in toto la categoria dei commercianti dal prossimo 1 Gennaio 2020.

Proprio in virtù delle nuove regole e dell’evoluzione normativa che ha interessato non solo i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica, ma anche coloro che certificano le cessioni di beni con scontrino o ricevuta fiscale, i chiarimenti della Agenzia delle Entrate assumono particolare rilevanza. In caso di rifiuto del file XML (per differenti ragioni che abbiamo riassunto qui), l’esercente dovrà attivarsi entro 5 giorni per trasmettere un file corretto al Sistema di Interscambio.

In sostanza, dal prossimo 1 Gennaio 2020 tale obbligo è accompagnato dall’abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi, con la conseguente eliminazione della “semplificazione” di cui all’articolo 2 D.P.R. 696/1996. Per quanto attiene il capitolo sanzioni, in caso di mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi (o trasmissione), vengono applicate le sanzioni previste dall’art.6 3 art.12 del D.Lgs 471/97 per la violazione in materia di rilascio scontrini, ricevute fiscali ed installazione degli apparecchi misuratori fiscali.