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Split payment - Cos'è e come si applica?

 

Lo split payment consiste in uno sdoppiamento del pagamento del bene o del servizio e dell’Iva. Significa che la Pubblica Amministrazione paga al fornitore il prezzo del bene o del servizio e versa l’Iva direttamente all’Erario, in modo che chi incassa la fattura non “dimentichi” di corrispondere successivamente l’imposta allo Stato.

Il sistema, lo ricordiamo, è stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015 e regolato nei dettagli dal DM 23 gennaio 2015. Fino ad ora è stato applicato alle fatture emesse nei confronti delle imprese.

Questo approccio mira a ridurre l'evasione fiscale.

 

Split payment e reverse charge

Lo split payment viene abbinato all'uso del reverse charge per lo stesso obiettivo fiscale.

Anche l'inversione contabile (reverse charge), infatti, impone che sia il cliente a trasferire l'ammontare IVA dovuto.

 

Split payment e rimborsi

In precedenza, l'IVA derivante dalle transazioni veniva usata per finanziare le attività nel breve periodo prima del raggiungimento dei termini di contribuzione.

Venendo meno queste risorse, le aziende si trovano a corto di liquidità.

Per ovviare a questo problema, sono previsti dei rimborsi IVA ai fornitori da parte della PA.

 

Split payment in fattura

A partire dal 6 giugno 2014, è obbligatorio emettere fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, l'IVA deve essere contribuita dalla PA e non dal fornitore e questo devi essere chiaramente indicato in fattura con scissione dei pagamenti.

 

Chi è escluso dallo split payment?

Non devono applicare lo split payment:

  • i contribuenti del regime dei minimi (sia forfetario che di vantaggio) che non applicano normalmente l'IVA alle loro fatture
  • tutti coloro che applicano inversione contabile o reverse charge poichè in questo modo l'IVA è già a carico dei committenti

 

Split payment anche per i professionisti

Lo split payment si è applicato alle fatture che, a partire dal 1° luglio 2017, sono state emesse dai professionisti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici, società controllate dagli enti pubblici e società quotate in Borsa. 

Nota Bene: A far data dal 14 luglio 2018, i Professionisti Italiani NON sono più tenuti ad emettere fatture in Split Payment nei confronti sia delle Pubbliche Amministrazioni che di altre società Italiane per cui è richiesta l'ìapplicazione dello SP.

 

Verso quali committenti si applica

La manovrina ha anche ampliato le categorie di enti pubblici soggetti allo split payment. Dunque, il meccanismo della scissione dei pagamenti è anche stato esteso ad una fascia più larga di committenti.

Inizialmente nella legge non vi rientravano i professionisti, e si applicava ai fornitori di precise categorie di enti pubblici, indicate all'articolo 17ter del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Si tratta dello «Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza».

Dal 1° Luglio la lista degli enti pubblici si è allargata, comprendendo tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato delle Pa pubblicato dall'Istat. Vi rientrano le Casse di previdenza, comprese quelle private e, ad esempio, le aziende ospedaliere. Per verificare se un ente è nel conto consolidato basta consultare l'elenco che ogni anno viene aggiornato e pubblicato dall'Istat.

Scarica gli ultimi elenchi Istat: - elenco sintetico Pa e lista completa [Istat.it]

Lo split payment, per effetto della manovrina scatta anche quando il committente è:

  • una società controllata direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • una società controllata direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
  • una società a sua volta controllata direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai primi due punti (cioè quelle controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e dagli Enti Locali, Città metropolitane e unioni di Comuni);
  • una società quotata inserita nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

I committenti rilasciano un documento attestante l'applicazione ad essi dello split payment

Per effetto delle modifiche apportate in Parlamento, a richiesta, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment.

 

Le norme in vigore dal 1° luglio fino a quando lo permetterà l'Unione Europea

Le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Si applicano fino alla scadenza fissata dalla Commissione europea e dal Consiglio Ue, che avevano autorizzato l'Italia ad applicare il meccanismo di scissione dei pagamenti fino al 31 dicembre 2017, data che è stata poi prorogata al 30 giugno 2020, attraverso una nuova autorizzazione..

 

Cosa devono fare i clienti di Digithera e fornitori della PA, che emettono Fatture con Split Payment?

E' possibile modificare l'esigibilità IVA direttamente dalla propria area riservata andando nella pagina "Specifiche per Fattura PA". Attenzione però perchè il default viene applicato a tutte le fatture che non hanno una dicitura specifica:

  • Se si mandano solo Fatture alla PA allora conviene cambiare l'esigibilità in "Scissione dei Pagamenti"
  • Se si mandano Fatture non solo alla PA, se si mandano a privati più fatture che alla PA conviene non modificare l'esigibilità IVA ma indicare in fattura quando sono sottoposte a Scissione dei Pagamenti
E' fondamentale in caso di applicazione che il Totale da Pagare in fattura sia depurato sia della ritenuta di acconto che dell'IVA.