Non vi è obbligo di esterometro per tutte le operazioni certificate da fattura elettronica proveniente dall'estero che transitano dal Sistema di Interscambio. 

La casistica è regolata dal Decreto Legislativo 127/2015 (articolo 1 nella fattispecie, il quale prevede per i contribuenti, riguardo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettano debitamente in modo telematico all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, "salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettronich”.

Dunque, nei casi in cui si riceva fattura elettronica con le modalità previste dal decreto legislativo 127/2015, non è previsto alcun obbligo di trasmissione dei dati relativi alla predetta operazione (procedura meglio nota come esterometro).