Normativa di riferimento per la Fatturazione Elettronica
Pronta la registrazione dell'indirizzo telematico e alla stampa del QR Code identificativo
Con il provvedimento prot. n.117689/2018 del 15 giugno 2018 viene pubblicato il servizio per generare il QR-Code, il “biglietto da visita” digitale con tutti i dati relativi alla propria partita Iva, e quello per registrare l’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche. I due servizi sono stati realizzati dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti tenuti ad abbandonare la tradizionale modalità cartacea (Legge n. 205/2017) e per rendere più sicura e veloce la ricezione del documento fiscale da parte del cliente titolare di partita Iva (cessionario/committente).
Per accedere a questi due servizi, sul sito dell’Agenzia all’interno del portale dedicato “Fatture e corrispettivi” (il servizio di generazione del codice Qr è anche all’interno del cassetto fiscale), è necessario avere le credenziali Spid, Cns (Carta nazionale dei servizi), Entratel o Fisconline.
Provvedimento del 30/04/2018 - Regole tecniche ed operative per avviare la Fatturazione Elettronica B2B
Con questo provvedimento sono state emesse le regole per la fatturazione elettronica tra privati. Il provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate, fissa le modalità per l’applicazione dell’e-fattura, che, come previsto dalla legge di Bilancio 2018, partirà il 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa e da gennaio 2019 per tutte le operazioni. E' stata inoltre emessa la circolare n. 8/E, con cui vengono forniti i primi chiarimenti operativi.
Diverse le novità che vanno nella direzione di semplificare il nuovo processo di fatturazione per gli operatori. Ad esempio, la messa a disposizione di un servizio web e una app dedicata che consentirà al soggetto che emette la fattura anche di acquisire “in automatico” i dati identificativi del cessionario e l’indirizzo telematico tramite un QR-code reso disponibile dall’Agenzia a tutte le partite Iva nell’area autenticata del sito internet. Semplificazioni anche sul fronte della conservazione delle fatture, per cui potrà essere la stessa Agenzia, su richiesta, a “custodire” i documenti elettronici per conto degli operatori economici, e sul processo di recapito, con un nuovo servizio web gratuito che consentirà di registrare l’indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo Pec) prescelto per ricevere le fatture elettroniche. Predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate. Della stessa semplificazione potrà usufruire anche il cessionario/committente Iva che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali standard per la ricezione (Pec, web service, Ftp): troverà le fatture nell’apposita area web riservata dell’Agenzia. Conservazione facilitata con il supporto delle Entrate.
I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.
L’Agenzia metterà, inoltre, a disposizione un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito. Sicurezza dei dati.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nellas stessa data anche la circolare 8/E sulle ultime novità in tema di fatturazione e pagamento per la cessione di carburanti interessati dall’e-fattura a partire dal prossimo luglio. Nel documento di prassi vengono, inoltre, forniti primi chiarimenti sull’ambito applicativo delle nuove regole sui contratti d’appalto
Legge di stabilità 2018: fattura elettronica estesa a tutti i soggetti IVA
Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell'Agenzia di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA. Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019.
In particolare il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:
- residenti,
- stabiliti
- identificati nel territorio dello Stato.
Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio e coloro che applicano il regime forfettario .
In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata.
Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro
Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura
Previsto inoltre che al 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Fatturazione elettronica tra privati: Dlgs n. 127/2015 e Dl n. 193/2016
La norma di riferimento sulla fatturazione elettronica tra privati è il decreto legislativo n. 127/2015 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto) in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d, g, legge 23/2014 (delega di Riforma Fiscale), con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2017.
La trasmissione telematica delle fatture elettroniche diventa un’opzione esercitabile dal primo gennaio 2017, incentivata da misure di semplificazione e benefici fiscali. Chi sceglie la fattura elettronica gode di una serie di esenzioni da altrettanti obblighi di comunicazione relativi a operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro), contratti di leasing e operazioni con paesi black list. Altri benefici riguardano i rimborsi IVA più veloci (in tre mesi), lasemplificazioni dei controlli fiscali, niente scontrino fiscale, riduzione di un anno dei termini di accertamento (da 4 a 3 anni).
Secondo quanto approvato, l’opzione introdotta dal Dlgs n. 127/2015:
- può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati;
- ha effetto per l’anno solare di inizio e per i quattro anni solari successivi;
- per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata;
- se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.
Le semplificazioni previste per i contribuenti che esercitano questa opzione sono:
- la possibilità di utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti, adempiendo al contempo alla trasmissione dei dati dall’Agenzia;
- la riduzione del termine per gli accertamenti di un anno;
- l’accesso ai rimborsi prioritari;
I soggetti passivi IVA possono esercitare le opzioni in esame accedendo alla sezione dedicata della piattaforma “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel, Fisconline, CNS o SPID. Inoltre, a partire dal 24.1.2017, è utilizzabile anche dagli intermediari di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98, come i gli intermediari abilitati verso il Sistema di Interscambio.
Le stesse regole tecniche potranno essere seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come di recente modificato dal Dl n. 193/2016 (decreto legge fiscale); chi sceglie l’opzione di fatto è esonerato dall’adempimento previsto dal decreto legge.
Obbligatorietà di fatturazione elettronica verso la PA
L'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244 del 2007, stabilisce il divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica.
I fornitori delle amministrazioni pubbliche si trovano quindi a dover gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione del documento.
Le fatture per le aziende con amministrazione tradizionale invece possono continuare a essere cartacee ma questo significa trovarsi a gestire due flussi diversi per la stessa tipologia di documento. Questa novità normativa comporterà per l’amministrazione pubblica una serie di vantaggi:
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Risparmi economici di processo.
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Maggiore trasparenza sui fornitori e sulla loro posizione fiscale.
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Monitoraggio della spesa pubblica.
L’osservatorio privilegiato sulla fatturazione elettronica del Politecnico di Milano stima in alcuni miliardi di euro tali risparmi. Anche i fornitori della PA conseguiranno importanti vantaggi: abbattimento dei consumi per carta, inchiostri, stampanti, costi di spedizione e semplificazione nella gestione degli aspetti amministrativi.
Decreto nel giugno 2013 l'obbligo a partire dal 6 Giugno 2014
Il 6 Giugno 2013 è entrato in vigore il decreto Ministero Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2013 - “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” - che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso le PA.
Da un punto di vista operativo gli enti pubblici devono adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione. Dall'altro, i fornitori privati devono sviluppare modalità di gestione elettronica dei flussi documentali riorganizzando l'intero ciclo attivo di fatturazione.
Al fine di introdurre una regolamentazione unica a livello nazionale, l'obbligo che inizialmente era stato previsto genericamente per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali è stato allargato anche alle amministrazioni locali che sono quindi vincolate al rispetto delle stesse regole applicabili a quelle centrali.
Normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica verso la PA
Legge n.244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) – art. 1. commi 209 – 214 (Gazzetta Ufficiale n.300 del 28/12/2007)
La legge istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione: divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica.
Decreto 7 marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale n.103 del 03/05/2008)
Primo decreto attuativo della Legge n.244 del 2007 che individua nell'Agenzia delle Entrate il Gestore del Sistema di Interscambio (SdI) per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche verso la PA, ne definisce compiti e responsabilità. Individua nella Sogei Spa la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del SdI.
Decreto Ministro Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n.118 del 22/05/2013)
Secondo decreto attuativo della Legge n.244 del 2007 che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la PA.
Circolare Interpretativa del Decreto 3 aprile 2013, n.55 (Circolare n.1 del 31 marzo 2014)
La circolare fornisce le indicazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica e risponde ai numerosi quesiti posti sia dai fornitori delle PA che dalle PA stesse.
Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale n.95 del 24/04/2014)
L’articolo 25 del DL 66/2014 definisce l’anticipazione dell’obbligo di fattura elettronica al 31/3/2015, nell’ambito di un più ampio programma di digitalizzazione della Pubblcia Amministrazione.
Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 Aprile 2014 (pubblicata in gazzetta il 6 Maggio 2014)
La Direttiva fornisce indicazioni per uniformare i formati elettronici in tutti gli stati membri della UE In caso di appalti pubblici. La standardizzazione europea dei contenuti della fattura elettronica nel caso di appalti pubblici prende il via il 26 maggio con l’obiettivo di garantire un utilizzo limitato a livello europeo di formati diversi. Gli Stati Membri dovranno: a) recepire la norma nelle singole normative nazionali entro il 27 novembre 2018; b) accettare esclusivamente e obbligatoriamente solo fatture conformi al nuovo modello standard entro 18 mesi dall’adozione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea della direttiva.
Circolare n. 18/E del 24/6/2014 in materia di utilizzo della fattura elettronica, e chiarimenti su alcuni aspetti relativi all’obbligo di fatturazione
Con questa Circolare dell'Agenzia delle Entrate vengono forniti chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi dal 325 al 328, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito legge di stabilità 2013) alla disciplina sulla fatturazione elettronica nonché, nella Parte II, sintetica risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione. Nella fattispecie vi è contenuta una interessante definizione, al punto 1.1, di Fattura Elettronica.
Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate con cui si introduce la Circolare 18/E e si fornisce una sintesi dei temi in questa trattati.
Breve comunicato che descrive in sintesi il contenuto della Circolare 18/E.
DM del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014 sulle nuove regole per la conservazione elettronica dei documenti fiscali
Con questo DM viene eliminato l'obbligo di conservazione quindicinale delle fatture. Il processo di conservazione va quindi completato, anche per le fatture elettroniche, entro il termine di tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale. Non va più inviata alle Agenzie fiscali l'impronta dell'archivio. È richiesta l'indicazione in dichiarazione dei redditi di avere optato per la conservazione elettronica dei documenti fiscali. Invece del pagamento dell'imposta di bollo in acconto e a saldo, è ora previsto il versamento in unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e le fatture elettroniche, quando assoggettate, devono contenere l'annotazione di assolvimento dell'imposta secondo le nuove regole.
Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 sulle modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni
Con questo decreto viene descritto il meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali le amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto.
Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate che descrive la circolare 15/E del 13 aprile 2015 sulla regolarizzazione delle fatture
In questo comunicato viene descritto il contenuto della circolare 15/E, dove vengono stabilite le modalità delle note di accredito con Split Payment per le fatture inviate nel 2014 e 2015 e quali sono le PA che devono applicare la regola della Scissione dei pagamenti.
Pubbliche Amministrazioni destinatarie del DM 55/2013 coinvolte a partire dal 6 Giugno 2014
Tra le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti, anche autonomi, che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell'elenco Istat (Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 196/2009).
L'elenco è abbastanza corposo e comprende:
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Amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di rilievo costituzionale.
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Presidenza del Consiglio dei ministri.
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Ministeri.
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Agenzie fiscali.
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Enti di origine, natura e compiti alquanto diversificati tra loro e cioè:
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Enti produttori di servizi economici come Anas, Enac, Fit e Gruppo Equitalia.
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Autorità amministrative indipendenti come Agcm, Avcp, Agcom, Aeeg e Garante per la protezione dei dati personali.
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Enti a struttura associativa come Anci, Upi e Unioncamere.
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Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, quali Accademia della crusca, Cri, Coni.
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Enti ricerca (Asi, Cnr, Enea, Infn, Ingv, Isfol e Ispra).
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Date di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica verso la PA
I decreti prevedono il divieto di pagamento di fatture di formato diverso da quello elettronico da parte della PA, anche se valide, a partire dalle seguenti date:
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6 giugno 2014 per i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (DM 55/2013).
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31 marzo 2015 per le altre amministrazioni centrali incluse nell'elenco Istat e per le amministrazioni locali; la data di decorrenza per le amministrazioni locali è stabilita dall'emanando Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione (DL 66/2014).
Pubblica Amministrazione e fornitori devono quindi adeguarsi velocemente alle nuove norme e avere o appoggiarsi ad un servizio accreditato prima dell'entrata in vigore dell'obbligo per essere pronti e non avere problemi al momento opportuno.
Formato delle fatture elettroniche e caratteristiche
Le fatture devono essere in formato xml, denominato PA, unico formato accettato dal SdI.
Il codice xml non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite dall'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura.
La trasmissione della fattura elettronica è vincolata alla presenza di un codice identificativo univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche delle informazioni sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Sulle fatture dovranno essere presenti i dati e le informazioni indicate nell'allegato A del decreto (paragrafi 3 e 4) e cioè:
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Le informazioni obbligatorie per legge (rilevanti ai fini fiscali).
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Una serie di dati previsti dal decreto:
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Indicazioni sul soggetto trasmittente con identificativo fiscale, progressivo di invio e numero di trasmissione.
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Indicazioni sull'amministrazione destinataria identificata con un codice.
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Invio della fattura elettronica
Il procedimento di invio della fattura elettronica alla PA prevede che il fornitore:
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Crei la fattura elettronica in formato xml secondo le regole tecniche e la struttura sintattica definita dalle norme (dettagli sul sito www.fatturapa.gov.it).
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Apponga la firma digitale (o elettronica qualificata).
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Apponga il riferimento temporale che attesta e certifica l'esatto momento di apposizione della firma.
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Trasmetta la fattura alla PA attraverso uno dei cinque canali previsti dalla legge.
Per la creazione della fattura in formato xml i fornitori della PA possono:
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Agire direttamente con strumenti interni.
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Avvalersi di Intermediari Abilitati (connessi con il SdI).
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Utilizzare strumenti specifici messi a disposizione dalla PA.
Canali di trasmissione della fattura elettronica
L'invio della fattura elettronica può avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
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Posta Elettronica Certificata (PEC).
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Apponga la firma digitale (o elettronica qualificata).
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Invio via web.
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Servizio SDICoop - Trasmissione.
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Servizio SDIFTP.
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Servizio SPCoop - Trasmissione.
Digithera si è accreditata presso il Sistema di Interscambio per l’utilizzo dei canali via Web e via FPT, mentre dispone anche del canale PEC da utilizzare in caso di back-up.
Sistema di Interscambio (SdI)
Infrastruttura gestita da:
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Agenzia delle Entrate.
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Ministro dell'Economia e delle Finanze.
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A livello operativo: Sogei.
E' il punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione. Il SdI svolge le seguenti funzioni:
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Riceve i flussi di fatture elettroniche destinate alla PA e li destina verso i pubblici uffici di competenza (funziona come centro di accentramento e smistamento).
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Al momento del ricevimento della fattura elettronica, effettua alcune verifiche di correttezza formale dei messaggi ricevuti.
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Segnala la mancata presa in carico della fattura al mittente se i controlli di cui al punto precedente danno esito negativo (notifica di scarto con indicazione del motivo e richiesta di trasmissione della fattura elettronica corretta).
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Segnala l'avvenuta presa in carico se i controlli danno esito positivo (ricevuta di consegna).
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Consegna le fatture conformi all'ufficio di competenza o all'intermediario abilitato (non ci sono ad oggi specifiche discipline al riguardo quindi potrebbero essere, per esempio, provider EDI, provider che effettuano servizi di conservazione sostitutiva, commercialisti abilitati alla trasmissione delle comunicazioni telematiche, banche etc).
Ricezione della fattura elettronica
La PA può ricevere la fattura elettronica secondo le seguenti modalità:
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Posta Elettronica Certificata (PEC).
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Servizio SDIFTP.
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Servizio SPCOOP – Ricezione.
Anche per la PA, come per i fornitori, è necessario un preventivo accreditamento presso il SdI per consentire un corretto recapito delle fatture elettroniche e delle notifiche (la modalità di ricezione deve essere conosciuta dal SdI).
Utilizzando lo stesso canale usato per la ricezione, dopo aver ricevuto la fattura, la PA può esplicitare l'accettazione o il rifiuto per le fatture contenute nel file.
Digithera ha sviluppato un modulo di gestione delle fatture emesse da SdI per le PA, accreditando il canale FTP.
Attori
Operatori Economici: fornitori di beni e servizi alla PA (anche la PA stessa può essere un operatore economico); per la gestione della fatturazione elettronica possono avvalersi di intermediari e possono essere loro stessi intermediari offrendo i propri servizi ad altri operatori economici po alla PA.
Pubblica Amministrazione: soggetto destinatario delle fatture in formato elettronico, ricevute tramite il SdI.
Intermediari: coloro che inviano o ricevono la fattura elettronica per conto dell'operatore economico e/o della PA.
Sistema di Interscambio: "snodo" tra i soggetti interessati dal processo di fatturazione elettronica.
Procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche
Tutti i canali di trasmissione della fattura elettronica prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione e garantiscono la messa a disposizione del messaggio e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di chi invia rispetto a chi riceve.
Il SdI attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e notifiche:
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Il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un identificativo proprio ed effettua una serie di controlli.
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In caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente.
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Nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario.
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Nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica.
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Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile il SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna; resta a carico del SdI l'onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio.
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Il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica.
Tipologie di Documenti
Di Seguito una tabella aggiornata al 1° ottobre 2020, contente le diverse tipologie documentali utilizzabili per la regolare fatturazione elettronica. In verde è possibile individuare le nuove tipologie documentali introdotte a seguito dell'ultimo aggiornamento del tracciato. Maggiori dettagli sulle differenti tipologie documentali, con relativi riferimenti previsti da Agenzia delle Entrate, sono dispobili alla seguente pagina.
TD01 |
Fattura |
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TD02 |
Acconto/anticipo su fattura |
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TD03 |
Acconto/anticipo su parcella |
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TD04 |
Nota di credito |
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TD05 |
Nota di debito |
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TD06 |
Parcella |
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TD16 |
Integrazione fattura reverse charge interno |
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TD17 |
Integrazione/Autofattura per acquisto servizio dall'estero |
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TD18 |
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
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TD19 |
Integrazione/Autofattura per acquisto beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72 |
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TD20 |
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c.8 d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331/93) |
|
TD21 |
Autofattura per splafonamento |
|
TD22 |
Estrazione beni da Deposito IVA |
|
TD23 |
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
|
TD24 |
Fattura differita di cui l’art. 21, comma 4, lett. a) |
|
TD25 |
Fattura differita di cui l’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
|
TD26 |
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 663/72) |
|
TD27 |
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |