|||

Disconnessione in Corso....
A presto!

Obbligo Whistleblowing: È ora di adeguarsi al Decreto!

DAL 17 DICEMBRE 2023 (FORSE) DEVI AVERLO ANCHE TU!

Il 17 dicembre 2023 è entrato in vigore il Decreto Whistleblowing, nuovo obbligo normativo per le Aziende con più di 50 dipendenti, o che adottano un MOG 231 (indipendentemente dalla loro dimensione) o che operano in settori specifici. Le aziende private con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249 devono dotarsi di un canale interno sicuro per consentire la segnalazione anonima degli illeciti da parte del personale senza che questo incorra nel rischio di ritorsioni.

Whistleblowing: cos'è e perché è vantaggioso per le Aziende?

Il Whistleblowing è uno strumento di compliance aziendale, che si può attivare velocemente ed in sicurezza tramite una piattaforma informatica, grazie al quale i dipendenti o terze parti di un’azienda (per esempio clienti e fornitori) possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Adottare una piattaforma di segnalazione può essere un vantaggio (oltre che un obbligo)  per le aziende perché in questo modo viene rafforzato il proprio canale di controllo interno, avendo modo di scoprire eventuali frodi e criticità prima che diano luogo a più gravi danni e/o responsabilità.

Il whistleblowing contribuisce ad individuare e affrontare tempestivamente comportamenti illeciti o scorretti. L’esperienza dimostra che le aziende perdono circa il 7% del loro fatturato annuale a causa di violazioni. Grazie alle segnalazioni, quindi, le aziende, non solo possono prevenire perdite finanziarie, ma anche potenziali danni reputazionali e sanzioni legali. Il whistleblowing può contribuire a creare un ambiente lavorativo più etico e responsabile, aumentando la fiducia tra dipendenti, clienti e partner commerciali.

Qual è la procedura di attivazione del canale di segnalazione?

Le aziende devono predisporre  un canale interno sicuro per le segnalazioni, una piattaforma che utilizzi sistemi crittografici, in grado di tutelare la riservatezza dell’identità e i dati personali dei denuncianti che in alcun caso devono essere rivelati.

La gestione del canale interno deve essere affidata a un ufficio interno autonomo dedicato, opportunamente formato, ovvero a un soggetto esterno autonomo, sempre specificamente formato. Il soggetto che gestisce le segnalazioni deve: 

  • Confermare il ricevimento della segnalazione entro sette giorni;
  • Mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest’ultimo integrazioni se necessario;

  • Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

  • Fornire riscontro entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della segnalazione.

Gli illeciti che si possono segnalare sono:

  • Sicurezza e conformità dei prodotti;
  • Sicurezza dei trasporti;
  • Tutela dell’ambiente;
  • Radioprotezione e sicurezza nucleare;
  • Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  • Salute pubblica;
  • Protezione dei consumatori;
  • Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

 Sanzioni per chi non si adegua al Whistleblowing

In caso di mancato adeguamento o di violazioni delle prescrizioni normative, ANAC- Autorità Italiana Anticorruzione, che riveste il ruolo di unica Autorità nazionale competente, sia per il settore pubblico che per quello privato, potrà infliggere sanzioni amministrative pecuniarie:

  • Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza; o altresì quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione o che non sono state adottate procedure conformi a quanto richiesto dalla legge per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni
  • Da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. 

Whistleblowing in breve

È giunta l'ora! Ti conviene adeguarti

Richiedi una consulenza gratuita con uno dei nostri esperti

 

Richiesta di Contatto

Acconsento al trattamento dei dati da parte di Digithera