Fatturazione elettronica per i forfettari.
Cosa sapere sull’obbligo di fatturazione elettronica per il regime forfetario.
Regime forfetario
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Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica SDI è esteso ai contribuenti in regime di vantaggio, ai contribuenti in regime forfetario e alle associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore con fatturato inferiore a 65.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2023 potevano emettere fattura cartacea i titolari di P.IVA con fatturato inferiore a 25.000 euro; per loro l’obbligo è scattato dal 1° gennaio 2024. Restano esclusi, per il momento, i soggetti tenuti all’invio dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Sì: per il primo trimestre (1° luglio - 30 settembre 2022) i forfettari avevano una dilazione, potendo trasmettere a SDI la fattura entro il mese successivo.
Le regole fiscali e il contenuto non cambiano, ma servono nuovi campi. La fattura elettronica può essere emessa solo in formato XML SDI, altrimenti non è valida ai fini fiscali. Con soluzioni come quelle Digithera puoi crearla anche in PDF, Word o Excel, lasciando al software la generazione dell’XML conforme.
È il codice che identifica il canale su cui SdI trasmette la fattura: 7 caratteri per azienda o libero professionista (B2B), 6 per la PA (B2G), sette zeri (0000000) per il consumatore finale o il soggetto senza P.IVA (B2C).
Si applica quando l’importo del documento supera 77,47 euro: si aggiunge l’imposta di bollo di 2 euro valorizzando il campo Bollo Virtuale. Il pagamento si assolve ogni trimestre tramite l’Agenzia delle Entrate.
Entro e non oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o dalla data documento, pena sanzioni per invio tardivo.
In generale la sanzione va dal 90% al 180% dell’IVA sull’imponibile non documentato, con un minimo di 500 euro; se la tardività non ha inciso sulla liquidazione IVA la sanzione formale va da 250 a 2.000 euro. Sono riducibili con il ravvedimento operoso.
Non è più possibile conservare fisicamente i documenti: serve la conservazione presso un conservatore abilitato per 10 anni del file originale trasmesso a SDI, secondo le regole AgID. Nella piattaforma Digithera la conservazione sostitutiva decennale è sempre inclusa, salvo diversa indicazione.
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