Dati delle fatture emesse e ricevute e registrate (DTE e DTR) in base al DL 193/2016
Il DL 22.10.2016 n. 193 convertito in L. 1.12.2016 n. 225 introduce tra l'altro la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute
Convertito nella legge n. 225 del 1.12.2016, il DL 193/2016 introduce importanti novità e strumenti di contrasto al'evasione fiscale. In particolare ogni soggetto IVA deve inviare all’Agenzia delle Entrate (tramite SDI) a cadenza trimestrale i cosiddetti dati-fattura, vale a dire documenti elettronici riassuntivi di ognuna delle fatture emesse e di ognuna delle fatture ricevute e registrate.
Lo stesso DL 193 introduce anche la comunicazione periodica delle Liquidazioni IVA. Clicca qui per approfondire questo argomento.
Approfondiamo il tema della trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute
L’art. 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016 ha modificato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010, sostituendo il cd. “spesometro” con una nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute avente periodicità trimestrale, anziché annuale.
Il nuovo adempimento ha efficacia a partire dal periodo d’imposta 2017, per cui per l’anno 2016 rimane immutato l’obbligo di presentare lo “spesometro” disciplinato dal previgente art. 21 del D.L. n. 78/2010 entro l’ordinaria scadenza del 10 o del 20 aprile 2017, a seconda della periodicità della liquidazione IVA dei contribuenti (mensile o trimestrale).
I contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’art. 1, comma 3, del DLgs. n. 127/2015 possono utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per emettere o ricevere fatture elettroniche, nel qual caso i relativi dati sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2017, n. 1, § 5).
Nell’ambito di Telefisco 2017 è stato chiarito che l’obbligo di comunicazione non sussiste in assenza di fattura. L’art. 21 del D.L. n. 78/2010, nella versione in vigore prima delle modifiche operate dal D.L. n. 193/2016, prevedeva l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni solo se di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo di IVA. Tuttavia, il venire meno di tale previsione implica che nessun obbligo di trasmissione sia ora previsto per le operazioni attive e passive non documentate da fattura, qualunque ne sia l’importo.
Soggetti interessati
Sono tenuti ad adempiere al nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA. Fanno eccezione:
- i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- i contribuenti minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- i produttori agricoli in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, ove situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973
- le Amministrazione pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 e le Amministrazioni autonome;
- i soggetti che, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 2, comma 1, del DLgs. n. 127/2015, si avvalgono dell’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute e/o dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Per tali contribuenti, l’art. 3 del DLgs. n. 127/2015 dispone, infatti, che viene meno l’obbligo di presentare la comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010, per cui, dal 2017, l’esonero deve intendersi riferito alla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute.
È il caso di ricordare che la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, se effettuata attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, comma 211, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), soddisfa gli obblighi di conservazione sostitutiva previsti dall’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 per le fatture elettroniche e i documenti informatici.
Contenuto della comunicazione
I dati delle fatture emesse e ricevute dovranno essere inviati in forma analitica secondo le modalità previste con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, le informazioni minime che dovranno essere trasmesse riguardano:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia di operazione.
La comunicazione, in particolare, ha per oggetto sia i dati delle fatture emesse, sia i dati delle fatture ricevute e registrate a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 nel trimestre di riferimento, nonché i dati contenuti nelle variazioni emesse a norma dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel corso di Telefisco 2017, è stato chiarito che i dati delle fatture da trasmettere all’Agenzia delle Entrate ai fini della comunicazione opzionale di cui all’art. 1, comma 3, del DLgs. n. 127/2015 coincidono con quelli da trasmettere nell’ambito dell’obbligo di comunicazione stabilito dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010.
Di conseguenza, in base al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182070 del 28 ottobre 2016, le informazioni da trasmettere sono relative alle:
- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972);
- fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
- note di variazione delle fatture emesse e ricevute.
Come chiarito dalla circolare n. 1/E/2017, dall’obbligo comunicativo sono esclusi i dati contenuti in altri documenti, come le schede carburante, gli scontrini e le ricevute fiscali.
Periodicità e termini di presentazione
La comunicazione dei dati delle fatture ha periodicità trimestrale non solo per i contribuenti che liquidano l’imposta ogni trimestre, ma anche per quelli mensili e la trasmissione, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. L’eccezione, introdotta in sede di conversione del D.L. n. 193/2016, è rappresentata dalla comunicazione del secondo trimestre, che deve essere tramessa entro il 16 settembre, anziché entro il 31 agosto di ciascun anno.
Le scadenze dello "spesometro" 2017
In via transitoria, è stato inoltre previsto che la prima comunicazione dell’anno 2017, anziché trimestrale è semestrale, con scadenza il 25 luglio 2017. Tuttavia, il maxiemendamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 244/2016 (cd. “Milleproroghe”), approvato dal Senato il 16 febbraio 2017, nel modificare la disciplina prevista in via transitoria per il 2017, ha previsto che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al 2017 deve essere effettuata:
- entro il 18 settembre 28 settembre 2017 per i dati relativi al primo semestre 2017;
- entro il 28 febbraio 2018 per i dati relativi al secondo semestre 2017.
Regime sanzionatorio
In base alla formulazione originaria del nuovo comma 2-bis dell’art. 11 del DLgs. n. 471/1997, introdotto dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 193/2016, per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura era prevista l’applicazione della sanzione pari a 25,00 euro, che può essere aumentata fino ad un massimo di 25.000,00 euro. Non opera, in tale ipotesi, l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. n. 472/1997.
In sede di conversione del D.L. n. 193/2016, il predetto regime sanzionatorio è stato rivisto, stabilendo che nel caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 2,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni ed è stato, inoltre, confermato che non si applica l’istituto del cumulo giuridico.
DL 193/2016 e Fatturazione elettronica
Esonero per chi ha aderito alla fatturazione elettronica
Ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 127/2015, devono ritenersi esonerati dalla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture i soggetti che optano per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi (artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015). Per il 2017, l’esonero è valido per chi ha aderito all’opzione dell’Agenzia delle Entrate entro il 31/03/2017; per il 2018 e gli anni a seguire sarà valida per chi ha aderito entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intende procedere alla trasmissione dei dati.
Conservazione elettronica dei documenti
Con l’obiettivo di favorire il ricorso alla fatturazione elettronica “B2B” e di incoraggiare, in tal modo, una gestione completamente informatizzata dei dati delle fatture ai fini della comunicazione trimestrale, l’art. 21 co. 3 del DL 78/2010 ha previsto che gli obblighi di conservazione sostitutiva di cui all’art. 3 del DM 17.6.2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e i documenti informatici veicolati mediante il Sistema di Interscambio.
Ulteriori benefici per chi aderisce alla fatturazione elettronica
Riduzione dei termini di accertamento. L’art. 4 co. 6 lett. a-ter) del DL 193/2016 convertito accresce i vantaggi previsti per i soggetti che, a partire dal 2017, optano per il regime di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture all’Agenzia delle Entrate, ai sensi del DLgs. 127/2015. Infatti, il regime premiale definito dall’art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 127/2015 prevede la riduzione dei termini di accertamento, ai fini IVA e delle imposte sui redditi, per i soggetti aderenti all’opzione (o alle opzioni) menzionate, purché gli stessi garantiscano, congiuntamente, la tracciabilità di tutti i pagamenti superiori a 30,00 euro, ricevuti ed effettuati, secondo le modalità stabilite dal DM 4.8.2016.
Il DL 193/2016 modifica il beneficio in senso favorevole al contribuente, prevedendo una riduzione di due anni, in luogo della riduzione di un anno inizialmente disposta. In tal modo, i termini ordinari di accertamento risultano ridotti da cinque a tre anni (e non più da cinque a quattro anni) per i soggetti che integrano i suddetti presupposti. Inoltre, chi ha aderito all’opzione dell’Agenzi delle Entrate avrà priorità nei rimborsi IVA e minori requisiti da soddisfare per ottenerli.
Ulteriore credito d’imposta. Nell’ipotesi in cui i soggetti di minori dimensioni (obbligati all’invio delle comunicazioni di cui agli artt. 21 e 21-bis del DL 78/2010 ovvero aderenti al regime di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015) esercitino l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, beneficiano dell’attribuzione, una tantum, di un ulteriore credito d’imposta pari a 50,00 euro (che si somma, dunque, al credito di 100,00 euro). Tuttavia, al fine di usufruire di tale agevolazione aggiuntiva, occorre che l’opzione per la trasmissione dei dati dei corrispettivi sia esercitata entro il 31.12.2017.
Contenuto semplificato della fatturazione elettronica. L’art. 4-bis co. 2 e 3 del DL 193/2016 stabilisce che la fattura elettronica relativa alle operazioni di cui all’art. 38-quater del DPR 633/72 potrà essere emessa con modalità e contenuto semplificato, in deroga a quanto disposto dall’art. 21 co. 2 del DPR 633/72. Le regole di emissione di tale fattura sono definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Dogane, approvato di concerto con l’Agenzia delle Entrate.