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Tipologie di Documenti

Di Seguito una tabella aggiornata al 1° ottobre 2020, contente le diverse tipologie documentali utilizzabili per la regolare fatturazione elettronica. In verde è possibile individuare le nuove tipologie documentali introdotte a seguito dell'ultimo aggiornamento del tracciato.

TD01

  Fattura

TD02

  Acconto/anticipo su fattura

TD03

  Acconto/anticipo su parcella

TD04

  Nota di credito

TD05

  Nota di debito

TD06

  Parcella

TD16

  Integrazione fattura reverse charge interno

TD17

  Integrazione/Autofattura per acquisto servizio dall'estero

TD18

  Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19

  Integrazione/Autofattura per acquisto beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72

TD20

  Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c.8 d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5  D.L. 331/93)

TD21

  Autofattura per splafonamento

TD22

  Estrazione beni da Deposito IVA

TD23

  Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24

  Fattura differita di cui l’art. 21, comma 4, lett. a)

TD25

  Fattura differita di cui l’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26

 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 663/72)

TD27

 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa


TD01 Fattura    -    TD02  Acconto/Anticipo su fattura    -    TD03  Acconto/Anticipo su parcella

Operazione in regime di IVA ordinaria. Il Cedente/Prestatore, entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione ( salvo deroghe normativamente previste cfr., ad esempio, l’articolo 21, comma 4, del d.P.R. 633/1972), emette una fattura nei confronti del Cessionario/Committente.

TD04 — Nota di credito

Il Cedente/Prestatatore emette una nota di variazione in diminuzione (nota di credito TD04) ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n.633/1972 nei confronti del Cessionario/Commitente, indicando l’imponibile e la relativa imposta o la natura nei casi non si applichi l’imposta; la funzione di tale documento è quella di variare, in diminuzione, quanto fatturato in precedenza.

TD05 — Nota di debito

Il Cedente/Prestatore emette una nota di variazione in aumento (nota di debito TD05) ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 nei confronti del Cessionario/Committente, indicando l’imponibile e la relativa imposta, o la natura nei casi non si applichi l’imposta. La funzione di tale documento è quella di variare, in aumento, quanto fatturato in precedenza.

TD06 — Parcella

Operazione in regime di IVA ordinaria. Il Cedente/Prestatore, entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione ( salvo deroghe normativamente previste cfr., ad esempio, l’articolo 21, comma 4, del d.P.R. 633/1972), emette una fattura nei confronti del Cessionario/Committente.

TD16 — Integrazione fattura reverse charge interno

operazione interna effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72. Il Cedente/Prestatore ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) con uno dei sottocodici di N6, la quale deve essere integrata dal Cessionario/Committente, indicando aliquota e imposta dovuta. Per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell’ipotesi di reverse charge interno, il Cessionario/Committente può effettuare attraverso lo SDI l’integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a se stesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'Iva in fattura). Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia.

Qualora il Cessionario/Committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD16 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.
Alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI, il Cessionario/Committente può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa ma in tal caso l’operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall’Agenzia.

TD17 — Integrazione/Autofattura per acquisto servizio dall'estero

il Cedente/Prestatore estero (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al Cessionario/Committente residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.

Il Cessionario/Committente, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l'Iva).

Qualora il Cessionario/Committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.
Alternativamente alla trasmissione del TD17 via SDI, il Cessionario/Committente può integrare manualmente la fattura o emette un’autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro.

TD18 — Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

il Cedente/Prestatore residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al Cessionario/Committente residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.

Il Cessionario/Committente, ai sensi dell’articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'Iva in fattura).
Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.

Qualora il Cessionario/Committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD18 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.
Alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, il Cessionario/Committente può integrare manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell’imposta, tramite l’esterometro.

TD19 — Integrazione/Autofattura per acquisto beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72

il Cedente/Prestatore estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al Cessionario/Committente residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.

Il Cessionario/Committente, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di Cedente/Prestatore intracomunitario) o emettere un’autofattura (nel caso di Cedente/Prestatore extra-comunitario) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.

Può, a tal fine, predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitata solo al soggetto emittente. Il documento integrativo elettronico sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia.

La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal Cessionario/Committente anche nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.

Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R. 633/72 per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6.

Qualora il Cessionario/Committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD19 allo SDI entra la fine del mese da indicare nel campo <Data>.
Alternativamente alla trasmissione del TD19 via SDI, il Cessionario/Committente può integrare manualmente la fattura o emette un’autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro.

 TD20 — Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c.8 d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5  D.L. 331/93)

 nei due casi:

  1.  Il Cessionario/Committente nei casi riportati nell’articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997, ossia nel caso di omessa fattura da parte del Cedente/Prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, previo versamento dell’IVA con F24 ove richiesto, deve emettere un’autofattura con tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come Cedente/Prestatore l’effettivo cedente o prestatore e come Cessionario/Committente se stesso
  2.  Il Cessionario/Committente nei casi riportati nell’articolo 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993, ossia di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), nel caso in cui non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura nei casi delineati dalla medesima norma e può farlo trasmettendo allo SDI una tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come Cedente/Prestatore l’effettivo cedente o prestatore e come Cessionario/Committente se stesso.


In analogia ai casi precedenti, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997, il Cessionario/Committente di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:

  • un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come Cessionario/Committente se stesso;
  • a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

 TD21 — AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO

Descrizione dell’operazione: l’esportatore abituale, che acquista con dichiarazione d’intento per un importo superiore al plafond disponibile, può sanare la situazione (Risoluzione n. 16/E del 06/02/2017):

a) con richiesta al Cedente/Prestatore di effettuare una variazione in aumento dell’Iva, ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997;
b) con l’emissione di un’autofattura, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata da versare con F24 insieme agli interessi;
c) con l’emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento da annotare sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti e con l’assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica.

Nei casi b) e c), il Cessionario/Commitente predispone e trasmette via SDI un’autofattura con tipologia documento TD21 che sarà recapitata solo al soggetto emittente.

TD22  ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

Il soggetto IVA procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario (caso A) o di immissione in libera pratica, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993 (caso B). Sia nel caso A che nel caso B si possono a loro volta presentare due sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia il medesimo che li abbia introdotti (casi A1 e B1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha introdotti (casi A2 e B2).

In particolare, il soggetto IVA che estrae beni:

  • nel caso A1 integra la fattura in reverse charge ricevuta dal fornitore comunitario;
  • nel caso B1 emette autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72;
  • nei casi A2 e B2 integra con IVA il documento (la fattura oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario, l’autofattura) che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione nell’ipotesi di cessioni dei beni all’interno del deposito successive all’introduzione.

A tal fine può, in tutti i casi (A1, A2, B1 e B2), predisporre un documento, contenente i dati necessari per l’assolvimento dell’imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD22 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta. Tale documento sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia.

Alternativamente, il soggetto IVA che estrae i beni:

  • nel caso A1 integra manualmente la fattura ricevuta dal fornitore comunitario;
  • nel caso B1 emette autofattura cartacea;

nei casi A2 e B2 integra manualmente con IVA il documento (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario, l’autofattura) che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione nell’ipotesi di cessioni dei beni all’interno del deposito successive all’introduzione.
Al momento dell’estrazione dei beni dal deposito il soggetto IVA non è obbligato, in nessun caso, a comunicare tramite l’esterometro i dati dell’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (neanche nel caso si tratti di acquisto intracomunitario).
In generale l’obbligo di trasmissione dei dati tramite esterometro in relazione alla fattispecie in esame (beni introdotti a seguito di acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica) sussiste in un momento diverso e in particolare:

  • all’atto dell’introduzione dei beni nel deposito a seguito di acquisto intracomunitario (la trasmissione è a cura del soggetto che li ha introdotti) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento integrativo con codice TD18 e Natura N3.6;
  • all’atto dell’acquisto da soggetto non residente (comunitario o extra-comunitario) di beni che si trovano all’interno del deposito (la trasmissione è a cura del cessionario) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento con codice TD19 e Natura N3.6.

TD23 — ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA

Il soggetto IVA che procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA), emette un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72 e l’imposta è versata, in nome e per conto suo, dal gestore del deposito mediante F24 intestato al soggetto che estrae, entro il giorno 16 del mese successivo all’estrazione. In alternativa, è possibile procedere all’estrazione dei beni senza pagamento dell’imposta utilizzando il plafond disponibile.
Si possono presentare due sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia il medesimo che li abbia introdotti (caso A1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha introdotti (caso A2).
In particolare, il soggetto IVA che estrae beni:

  • nel caso A1 emette un’autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extracomunitario) oppure integra con IVA la fattura (nel caso di acquisto da soggetto comunitario o italiano) emessa senza applicazione dell’IVA all’atto dell’introduzione dei beni nel deposito IVA;
  • nel caso A2 emette un’autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extracomunitario) oppure integra con IVA la fattura emessa senza applicazione dell’IVA fattura (nel caso di acquisto da soggetto comunitario o italiano) che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione nell’ipotesi di cessioni dei beni all’interno del deposito successive all’introduzione.

A tal fine può, in entrambi i casi (A1 e A2), predisporre un documento ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD23 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta.
Alternativamente, il soggetto IVA che estrae i beni:

  • nel caso A1: emette un’autofattura cartacea oppure integra manualmente il documentosenza applicazione dell’IVA (la fattura o, in caso di acquisto da soggetto extracomunitario, l’autofattura) che certifica la cessione connessa all’introduzione dei beni nel deposito IVA;
  • nel caso A2 emette un’autofattura cartacea oppure integra manualmente il documento senza applicazione dell’IVA (la fattura o, in caso di acquisto da soggetto extracomunitario, ’autofattura) che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione nell’ipotesi di cessioni dei beni all’interno del deposito successive all’introduzione.

Al momento dell’estrazione dei beni dal deposito il soggetto IVA non è obbligato, in nessun caso, a comunicare tramite l’esterometro i dati dell’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (neanche nel caso si tratti di acquisto da un soggetto non residente comunitario o extracomunitario).
In generale l’obbligo di trasmissione dei dati tramite esterometro in relazione alla fattispecie in esame (beni introdotti ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993) sussiste in un momento diverso e in particolare:

  • all’atto dell’introduzione nel deposito dei beni (già presenti in Italia) a seguito di acquisto da soggetto non residente comunitario o extra-comunitario (la trasmissione è a cura del soggetto che li ha introdotti) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento integrativo con codice TD19 e Natura N3.6;
  • all’atto dell’acquisto da soggetto non residente (comunitario o extra-comunitario) di beni che si trovano all’interno del deposito (la trasmissione è a cura del cessionario) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento con codice TD19 e Natura N3.6.

TD24 — FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A), TERZO PERIODO DEL D.P.R. N. 633/72

Il Cedente/Prestatore nel caso di:

  • cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  • prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

può emettere una fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. a), del d.P.R. n. 633/72 adoperando il TD24 e trasmetterla allo SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e annotarla entro gli stessi termini.

TD25  FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, TERZO PERIODO LETT. B) DEL D.P.R. N. 633/72

Il Cedente/Prestatore con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, può emettere una fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. b) del d.P.R. n. 633/72, adoperando il TD 25 e trasmetterla allo SDI entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni e annotarla entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (di emissione).

TD26 — CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36 D.P.R. 633/72)

Beni Ammortizzabili
il Cedente/Prestatore che cede beni ammortizzabili (secondo la definizione dei criteri contabili) che non concorrono al volume di affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 633/1972, emette una fattura, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.

Passaggi interni ex articolo 36 d.P.R. n. 633 del 1972
il Cedente/Prestatore emette un’autofattura per i passaggi interni di beni e servizi ex articolo 36, comma 5 che non concorrono al volume di affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 633/1972, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.

TD27  FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA

Descrizione dell’operazione: nei casi di cessioni di beni di cui all’articolo 2, comma 2, punti 4) e 5) del d.P.R. n. 633/1972, ossia:

  • cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta;
  • destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta.

il Cedente/Prestatore trasmette allo SDI una fattura con tipo documento TD27 (Nel caso delle cessioni gratuite, qualora la cessione sia con rivalsa, va infatti adoperato il tipo documento TD01 o il TD24 se c’è DDT).
Il TD27 potrà essere adoperato anche per le prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, terzo comma del d.P.R. n. 633/1972.

 

Le informazioni contenenti all'interno di questa pagina provengono dal documento "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" versione 1.1, emmesso da Agenzia delle Entrate in data 25 novembre 2020.