Lo scorso 10 Luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fare chiarezza in merito alla emissione delle note di variazione in aumento e diminuzione, con la risoluzione n.65.

Oggetto della discussione sono le cessioni di beni superiori alla somma di 154,94 euro e destinate a soggetti extra UE, per uso proprio e familiare. L’emissione della nota di variazione tramite la procedura Otello 2.o non si rende sempre obbligatoria ma viene invece previsto un doppio binario per tutte le cessioni effettuate senza applicazione dell’IVA e per quelle in cui è previsto il rimborso dell’IVA (ossia le cosiddette note di variazione in aumento e diminuzione). 

Il passaggio fondamentale riportato nella nuova risoluzione prevede che, nel caso di mancata restituzione della fattura emessa senza esercizio di rivalsa e consegnata al cessionario per l’attestazione dell’uscita dei beni dal territorio europeo, il cedente dovrà procedere alla regolarizzazione dell’operazione entro un mese dalla scadenza del termine (ovverosia il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione).

Sarà dunque d’obbligo l’emissione di una nota di variazione in aumento tramite il sistema Otello 2.0 delle Dogane, in modo singolo (senza la possibilità di variazioni cumulative).

Leggermente differente la casistica delle variazione in diminuzione in cui diventa necessario annotare nel registro acquisti la variazioni in diminuzione IVA, senza dover passare dall’invio attraverso il sistema Otello 2.0. I nuovi chiarimenti contenuti nella risoluzione esplicitano come “l’emissione del documento non sarebbe di per sé di alcuna utilità, non dovendosi recuperare l’IVA in capo al consumatore finale, per il quale l’imposta è indetraibile”.

Rimane ad ogni modo l’obbligo del contribuente di fornire prove evidenti della correttezza della operazione in caso di possibili controlli da parte della Agenzia, in modo da giustificare a pieno la variazione operata ed il collegamento con l’operazione iniziale.

Potete consultare qua il testo completo della risoluzione .65 del 10 luglio 2019