Attraverso il comma 1108 viene definito che per le Fatture Elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) è da ritenersi obbligato in solido, adempiendo così per tutti i soggetti coinvolti nella transazione, al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio fornito, anche nei casi in cui il documento viene emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Qui di seguito è possibile consultare il testo integrale del comma 1108 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), potendo così approfondire scenari di applicabilità ed eventuali riferimenti omessi all'interno di questo articolo:

"1108. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. "