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Riferimenti Normativi dei Servizi che ricevi (Scopri i Costi)

 

D.lgs.n.127 del 5.8.2015, Fatturazione elettronica fra privati

Il d.lgs.n.127 del 5.8.2015, disciplina ed estende  la fatturazione elettronica alle transazioni fra privati. L’adesione non è obbligatoria ma facoltativa, ed i soggetti destinatari sono imprese, commercianti e professionisti. Il fine di questa previsione normativa è ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili garantendo al tempo stesso una più efficace lotta all’evasione.

Il decreto prevede che :

  • a decorrere dal 1 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti, un  servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche;

  • a decorrere dal 1 gennaio 2017 il Ministero dell’Economia e delle finanze, metterà a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio (Sdi) gestito dalla Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse;

  • coloro che opteranno per la fatturazione elettronica tra privati dovranno emettere le proprie fatture nel formato XML e inviarle al Sistema di Interscambio (SdI).

Per incentivare l’adozione della fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 2017, il decreto prevede alcuni incentivi che vengono a mancare in caso di omissione della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture ovvero in caso di fatture trasmesse con dati incompleti o sbagliati.

 

Obbligatorietà di fatturazione elettronica verso la PA

L'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244 del 2007, stabilisce il divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica.

I fornitori delle amministrazioni pubbliche si trovano quindi a dover gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione del documento.

Le fatture per le aziende con amministrazione tradizionale invece possono continuare a essere cartacee ma questo significa trovarsi a gestire due flussi diversi per la stessa tipologia di documento. Questa novità normativa comporterà per l’amministrazione pubblica una serie di vantaggi:

  • Risparmi economici di processo.

  • Maggiore trasparenza sui fornitori e sulla loro posizione fiscale.

  • Monitoraggio della spesa pubblica.

L’osservatorio privilegiato sulla fatturazione elettronica del Politecnico di Milano stima in alcuni miliardi di euro tali risparmi. Anche i fornitori della PA conseguiranno importanti vantaggi: abbattimento dei consumi per carta, inchiostri, stampanti, costi di spedizione e semplificazione nella gestione degli aspetti amministrativi.

 

Decreto nel giugno 2013 l'obbligo a partire dal 6 Giugno 2014

Il 6 Giugno 2013 è entrato in vigore il decreto Ministero Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2013 - “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” - che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso le PA.

Da un punto di vista operativo gli enti pubblici devono adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione. Dall'altro, i fornitori privati devono sviluppare modalità di gestione elettronica dei flussi documentali riorganizzando l'intero ciclo attivo di fatturazione.

Al fine di introdurre una regolamentazione unica a livello nazionale, l'obbligo che inizialmente era stato previsto genericamente per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali è stato allargato anche alle amministrazioni locali che sono quindi vincolate al rispetto delle stesse regole applicabili a quelle centrali.

 

Normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica verso la PA

Legge n.244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) – art. 1. commi 209 – 214 (Gazzetta Ufficiale n.300 del 28/12/2007)

La legge istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione: divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica.

Decreto 7 marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale n.103 del 03/05/2008)

Primo decreto attuativo della Legge n.244 del 2007 che individua nell'Agenzia delle Entrate il Gestore del Sistema di Interscambio (SdI) per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche verso la PA, ne definisce compiti e responsabilità. Individua nella Sogei Spa la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del SdI.

Decreto Ministro Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n.118 del 22/05/2013)

Secondo decreto attuativo della Legge n.244 del 2007 che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la PA.

Circolare Interpretativa del Decreto 3 aprile 2013, n.55 (Circolare n.1 del 31 marzo 2014)

La circolare fornisce le indicazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica e risponde ai numerosi quesiti posti sia dai fornitori delle PA che dalle PA stesse.

Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale n.95 del 24/04/2014)

L’articolo 25 del DL 66/2014 definisce l’anticipazione dell’obbligo di fattura elettronica al 31/3/2015, nell’ambito di un più ampio programma di digitalizzazione della Pubblcia Amministrazione.

Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 Aprile 2014 (pubblicata in gazzetta il 6 Maggio 2014)

La Direttiva fornisce indicazioni per uniformare i formati elettronici in tutti gli stati membri della UE In caso di appalti pubblici. La standardizzazione europea dei contenuti della fattura elettronica nel caso di appalti pubblici prende il via il 26 maggio con l’obiettivo di garantire un utilizzo limitato a livello europeo di formati diversi. Gli Stati Membri dovranno: a) recepire la norma nelle singole normative nazionali entro il 27 novembre 2018; b) accettare esclusivamente e obbligatoriamente solo fatture conformi al nuovo modello standard entro 18 mesi dall’adozione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea della direttiva. 

Circolare n. 18/E del 24/6/2014 in materia di utilizzo della fattura elettronica, e chiarimenti su alcuni aspetti relativi all’obbligo di fatturazione

Con questa Circolare dell'Agenzia delle Entrate vengono forniti chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi dal 325 al 328, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito legge di stabilità 2013) alla disciplina sulla fatturazione elettronica nonché, nella Parte II, sintetica risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione. Nella fattispecie vi è contenuta una interessante definizione, al punto 1.1, di Fattura Elettronica.

Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate con cui si introduce la Circolare 18/E e si fornisce una sintesi dei temi in questa trattati.

Breve comunicato che descrive in sintesi il contenuto della Circolare 18/E.

DM del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014 sulle nuove regole per la conservazione elettronica dei documenti fiscali

Con questo DM viene eliminato l'obbligo di conservazione quindicinale delle fatture. Il processo di conservazione va quindi completato, anche per le fatture elettroniche, entro il termine di tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale. Non va più inviata alle Agenzie fiscali l'impronta dell'archivio. È richiesta l'indicazione in dichiarazione dei redditi di avere optato per la conservazione elettronica dei documenti fiscali. Invece del pagamento dell'imposta di bollo in acconto e a saldo, è ora previsto il versamento in unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e le fatture elettroniche, quando assoggettate, devono contenere l'annotazione di assolvimento dell'imposta secondo le nuove regole.

Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 sulle modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Con questo decreto viene descritto il meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali le amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate che descrive la circolare 15/E del 13 aprile 2015 sulla regolarizzazione delle fatture

In questo comunicato viene descritto il contenuto della circolare 15/E, dove vengono stabilite le modalità delle note di accredito con Split Payment per le fatture inviate nel 2014 e 2015 e quali sono le PA che devono applicare la regola della Scissione dei pagamenti.

 

Pubbliche Amministrazioni destinatarie del DM 55/2013 coinvolte a partire dal 6 Giugno 2014

Tra le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti, anche autonomi, che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell'elenco Istat (Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 196/2009).
L'elenco è abbastanza corposo e comprende:

  • Amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di rilievo costituzionale.

  • Presidenza del Consiglio dei ministri.

  • Ministeri.

  • Agenzie fiscali.

  • Enti di origine, natura e compiti alquanto diversificati tra loro e cioè:

    • Enti produttori di servizi economici come Anas, Enac, Fit e Gruppo Equitalia.

    • Autorità amministrative indipendenti come Agcm, Avcp, Agcom, Aeeg e Garante per la protezione dei dati personali.

    • Enti a struttura associativa come Anci, Upi e Unioncamere.

    • Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, quali Accademia della crusca, Cri, Coni.

    • Enti ricerca (Asi, Cnr, Enea, Infn, Ingv, Isfol e Ispra).

 

Date di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica verso la PA

I decreti prevedono il divieto di pagamento di fatture di formato diverso da quello elettronico da parte della PA, anche se valide, a partire dalle seguenti date:

  • 6 giugno 2014 per i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (DM 55/2013).

  • 31 marzo 2015 per le altre amministrazioni centrali incluse nell'elenco Istat e per le amministrazioni locali; la data di decorrenza per le amministrazioni locali è stabilita dall'emanando Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione (DL 66/2014).

Pubblica Amministrazione e fornitori devono quindi adeguarsi velocemente alle nuove norme e avere o appoggiarsi ad un servizio accreditato prima dell'entrata in vigore dell'obbligo per essere pronti e non avere problemi al momento opportuno.

 

Formato delle fatture elettroniche e caratteristiche

Le fatture devono essere in formato xml, denominato PA, unico formato accettato dal SdI.

Il codice xml non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite dall'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura.

La trasmissione della fattura elettronica è vincolata alla presenza di un codice identificativo univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche delle informazioni sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Sulle fatture dovranno essere presenti i dati e le informazioni indicate nell'allegato A del decreto (paragrafi 3 e 4) e cioè:

  • Le informazioni obbligatorie per legge (rilevanti ai fini fiscali).

  • Una serie di dati previsti dal decreto:

    • Indicazioni sul soggetto trasmittente con identificativo fiscale, progressivo di invio e numero di trasmissione.

    • Indicazioni sull'amministrazione destinataria identificata con un codice.

 

Invio della fattura elettronica

Il procedimento di invio della fattura elettronica alla PA prevede che il fornitore:

  • Crei la fattura elettronica in formato xml secondo le regole tecniche e la struttura sintattica definita dalle norme (dettagli sul sito www.fatturapa.gov.it).

  • Apponga la firma digitale (o elettronica qualificata).

  • Apponga il riferimento temporale che attesta e certifica l'esatto momento di apposizione della firma.

  • Trasmetta la fattura alla PA attraverso uno dei cinque canali previsti dalla legge.

Per la creazione della fattura in formato xml i fornitori della PA possono:

  • Agire direttamente con strumenti interni.

  • Avvalersi di Intermediari Abilitati (connessi con il SdI).

  • Utilizzare strumenti specifici messi a disposizione dalla PA.

 

Canali di trasmissione della fattura elettronica

L'invio della fattura elettronica può avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC).

  • Apponga la firma digitale (o elettronica qualificata).

  • Invio via web.

  • Servizio SDICoop - Trasmissione.

  • Servizio SDIFTP.

  • Servizio SPCoop - Trasmissione.

Digithera si è accreditata presso il Sistema di Interscambio per l’utilizzo dei canali via Web e via FPT, mentre dispone anche del canale PEC da utilizzare in caso di back-up.

 

Sistema di Interscambio (SdI)

Infrastruttura gestita da:

  • Agenzia delle Entrate.

  • Ministro dell'Economia e delle Finanze.

  • A livello operativo: Sogei.

E' il punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione. Il SdI svolge le seguenti funzioni:

  • Riceve i flussi di fatture elettroniche destinate alla PA e li destina verso i pubblici uffici di competenza (funziona come centro di accentramento e smistamento).

  • Al momento del ricevimento della fattura elettronica, effettua alcune verifiche di correttezza formale dei messaggi ricevuti.

  • Segnala la mancata presa in carico della fattura al mittente se i controlli di cui al punto precedente danno esito negativo (notifica di scarto con indicazione del motivo e richiesta di trasmissione della fattura elettronica corretta).

  • Segnala l'avvenuta presa in carico se i controlli danno esito positivo (ricevuta di consegna).

  • Consegna le fatture conformi all'ufficio di competenza o all'intermediario abilitato (non ci sono ad oggi specifiche discipline al riguardo quindi potrebbero essere, per esempio, provider EDI, provider che effettuano servizi di conservazione sostitutiva, commercialisti abilitati alla trasmissione delle comunicazioni telematiche, banche etc).

 

Ricezione della fattura elettronica

La PA può ricevere la fattura elettronica secondo le seguenti modalità:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC).

  • Servizio SDIFTP.

  • Servizio SPCOOP – Ricezione.

Anche per la PA, come per i fornitori, è necessario un preventivo accreditamento presso il SdI per consentire un corretto recapito delle fatture elettroniche e delle notifiche (la modalità di ricezione deve essere conosciuta dal SdI).

Utilizzando lo stesso canale usato per la ricezione, dopo aver ricevuto la fattura, la PA può esplicitare l'accettazione o il rifiuto per le fatture contenute nel file.

Digithera ha sviluppato un modulo di gestione delle fatture emesse da SdI per le PA, accreditando il canale FTP.

 

Attori

Operatori Economici: fornitori di beni e servizi alla PA (anche la PA stessa può essere un operatore economico); per la gestione della fatturazione elettronica possono avvalersi di intermediari e possono essere loro stessi intermediari offrendo i propri servizi ad altri operatori economici po alla PA.

Pubblica Amministrazione: soggetto destinatario delle fatture in formato elettronico, ricevute tramite il SdI.

Intermediari: coloro che inviano o ricevono la fattura elettronica per conto dell'operatore economico e/o della PA.

Sistema di Interscambio: "snodo" tra i soggetti interessati dal processo di fatturazione elettronica.

 

Procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche

Tutti i canali di trasmissione della fattura elettronica prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione e garantiscono la messa a disposizione del messaggio e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di chi invia rispetto a chi riceve.

Il SdI attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e notifiche:

  • Il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un identificativo proprio ed effettua una serie di controlli.

  • In caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente.

  • Nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario.

  • Nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica.

  • Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile il SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna; resta a carico del SdI l'onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio.

  • Il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica.

 

Normativa di riferimento su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva per privati