Cos'è l'Esterometro?

L’Esterometro, noto anche come comunicazione periodica dei dati delle operazioni transfrontaliere, rappresenta l'obbligo di comunicazione telematica di tutte le operazioni, sia attive che passive, effettuate con soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano.

Quest'obbligo nasce nel 2019 insieme alla fatturazione elettronica per permettere la registrazione delle transazioni effettuate da e verso altri operatori economici e soggetti privati esteri.

A chi è rivolto l'obbligo di emissione della comunicazione periodica dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere?

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E del 17 giugno 2019 : Sono tenuti all’invio tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» che abbiano effettuato cessione di beni o di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (salvo le casistiche escluse illustrate nel paragrafo successivo).

Quali sono i soggetti e le casistiche escluse dall’obbligo di Esterometro per il 2020?

Sono esclusi dall’obbligo di Comunicazione periodica:

    • • I Contribuenti in regime di vantaggio
    • • I contribuenti nel regime dei minimi
    • • I contribuenti nel regime forfettario
    • • I produttori agricoli in regime di esonero
    • • I Contribuenti all’invio dei dati Tessera Sanitaria

Sono inoltre escluse dalla comunicazione attraverso l’esterometro:

  • • Le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
  • • Le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

 

Devo comunicare tutte le transazioni avvenute con l’Estero?

Come anticipato nel punto precedente, sono escluse dalla comunicazione tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, e quindi già registrate da parte del Fisco. Inoltre possono essere escluse tutte quelle operazioni per le quali è stata emessa regolare fattura transitante sui canali SDI.

Come emettere Fattura Elettronica verso l’Estero?

Tramite emissione di Fattura Elettronica, è possibile adempiere all’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere senza la necessità di dover inserire i dati di suddetta transazione all'interno dell'Esterometro.

La compilazione dei dati all’interno della Fattura Elettronica è la medesima sia nel caso di emissione verso altri operatori commerciali sia verso clienti finali. La fattura dovrà riportare i seguenti campi, come riportato dalla FAQ n.63 del 19 luglio 2019 di AdE:  

 

  • nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”
  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
    • nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166- 1 alpha-2 code);
    • nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità);
    • se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”.
    • Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

 

In caso di autofattura invece, come indicato nella FAQ n.140 del 19 luglio di AdE:

  • Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,…), in luogo dell’esterometro è possibile emettere un autofattura elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).”

 

Quali sono i dati da Comunicare tramite l’Esterometro?

I Dati obbligatori da comunicare all’interno della Comunicazione periodica per operazioni di Acquisto o Vendita da e verso soggetti non residenti su territorio italiano, come chiarito da Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 30 aprile 2018, sono:

 

  • i dati identificativi del cessionario/committente
  • la data del documento comprovante l’operazione
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione)
  • il numero del documento
  • la base imponibile
  • l’aliquota IVA applicata 
  • l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Quali sono le Scadenze per l'Esterometro 2020?

Secondo quanto indicato nel decreto fiscale, collegato alla legge di bilancio 2020, D.L. 124/2019: “la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”. Quindi per quanto riguarda le scadenze per l’anno 2020:

gennaio – febbraio – marzo 2020

   30 aprile 2020

aprile – maggio – giugno 2020

  31 luglio 2020

luglio – agosto – settembre 2020

  2 novembre 2020 (essendo il 31 ottobre sabato)

ottobre – novembre – dicembre 2020

  1 febbraio 2021 (essendo il 31 gennaio domenica)

 

Quali sono le sanzioni per la mancata, incompleta o errata comunicazione dell’esterometro nei tempi stabili dalla Legge?

Se comunicato o regolarizzato entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza dei termini per la trasmissione, è prevista una sanzione amministrativa pari a: € 1,00 per ogni fattura, fino a un massimo di € 500,00 per trimestre. Mentre se comunicato oltre i 15 giorni successivi alla scadenza la sanzione prevista sarà pari a: € 2,00 per ogni fattura, fino a un massimo di € 1.000,00 per trimestre.

In Conclusione

Inviando le fatture a SDI viene a meno l'obbligo di emissione di Esterometro. Per quanto riguarda le fatture Attive, abbiamo visto che è possibile trattarle esattamente come una normale fattura elettronica, a patto di compilare correttamente i dati del destinatario estero come illustrato nel paragrafo "Come emettere Fattura Elettronica verso l'Estero?".

Per le fatture Passive ricevute dall'Estero, che quindi non vengono inviate a SDI dal Cedente/Prestatore, è invece possibile trattare i documenti passivi come Autofatture, partendo ad esempio dalla fattura PDF ricevuta dal fornitore estero, è possibile andare ad assolvere ugualmente agli obblighi di legge tramite l'emissione di una Fattura contro Terzi.


Se desideri approfondire l'argomento o semplicemente chiarire alcuni aspetti riguardanti Esterometro e Autofatture i nostri specialisti sono a tua disposizione.

Parlane con un nostro esperto