Proviamo a fare il punto della situazione riguardo i prossimi passaggi verso la diffusione della fattura digitale tra privati prevista dal Dlgs n. 127 del 2 settembre 2015.
Entro il 1° luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche (il medesimo previsto per la Fatturazione Elettronica verso la PA, il cui obbligo è entrato in vigore il 6 giugno 2014).
A partire dal 1° gennaio 2017 toccherà al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) mettere a disposizione dei contribuenti, sempre gratuitamente, il Sistema di Interscambio (SDI) che diventerà, così come è accaduto con la Pubblica Amministrazione, lo strumento di veicolazione delle fatture tra fornitore e cliente. Tale strumento garantirà l'esito dell’invio e della ricezione della documento e restituirà in tempo reale lo stato delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Sempre a partire dal 1° gennaio 2017 l'Amministrazione finanziaria realizzerà un programma di assistenza semplificato, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, con cui saranno messi a disposizione per via telematica gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’IVA.
Per questi soggetti è prevista una significativa riduzione degli oneri amministrativi e contabili (a patto che effettuino la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio, all’Agenzia delle Entrate, ndr), con l'esonero dalla registrazione delle fatture, dall'apposizione del visto di conformità e di prestazione della garanzia per i rimborsi Iva. A queste semplificazioni saranno ammessi anche soggetti che, pur non di dimensioni minori, intraprendano attività d’impresa, arte o professione, per il periodo in cui l’attività è iniziata e per i due successivi.
I soggetti non obbligati a emettere fattura se non su richiesta del cliente (art. 22, Dpr 633/1972) potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (articoli 2 e 3 dello stesso Dpr) all’Agenzia delle Entrate. Questa procedura andrà a sostituire la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, pur rimanendo attivo l’obbligo di emissione della fattura qualora sia richiesta espressamente dal cliente.
In tale data scatta invece l’obbligo a trasmettere telematicamente e memorizzare elettronicamente i dati per i soggetti che vendono prodotti attraverso i distributori automatici. A tal proposito sarà l'Agenzia delle Entrate a indicare le soluzioni possibili.
Ciò detto occorre sottolineare che la normativa ancora non è completa: con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno fissati le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica delle fatture, i modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni secondo principi di semplificazione, economicità e minimo aggravio per i contribuenti.
Importanti novità riguarderanno anche le modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali, che dovranno essere dettagliate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i prossimi sei mesi.