Come noto, lo scorso sabato 14 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge “Dignità”. Tra le varie misure in esso contenute vi è anche l’esonero dall’applicazione dello Split Payment per i soggetti passivi IVA che subiscono ritenute a titolo d’imposta o d’acconto sui proprio compensi esposti in fattura ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73.

In seguito a ciò, ogni professionista deve prestare la massima cura alle fatture emesse a partire dal 14 luglio. In particolar modo occorre inserire nuove diciture in fattura a seconda del tipo di amministrazione verso cui la si emette oltre a prestare attenzione ai tempi effettivi di pagamento.

Dunque,a partire dalla data del 15 luglio 2018, tutte le fatture emesse da parte di questi soggetti non dovranno più riportare la dizione “operazione in scissione dei pagamenti/split payment ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72” e l’IVA da loro addebitata in fattura dovrà essere pagata e registrata solamente nel registro IVA acquisti, come avveniva nel periodo luglio-novembre 2017.

Da notare la rilevanza dei seguenti aspetti:

  1. La deroga riguarda solamente i soggetti passivi d’imposta il cui compenso sia soggetto a ritenuta esposta in fattura (liberi professionisti come avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri, architetti, liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS). Qualsiasi altra cessione di beni e prestazioni di servizi ricevute (comprese anche quelle di agenti rappresentati che non sono soggette alla ritenuta ex art. 25 DPR 600/73) e soggette a IVA continuano ad essere oggetto di split payment.

  2. Le fatture di professionisti relative ad eventuali pre-notule o avvisi di notula ricevuti nei giorni scorsi ed emessi con il regime di split payment dovranno essere seguite nei prossimi giorni da fatture con IVA ordinaria.

  3. La deroga dallo split riguarda solamente le prestazioni effettuate (e fatturate) a partire dal 15 luglio 2018. Pertanto eventuali fatture ricevute nei prossimi giorni in split payment, ma con data fattura antecedente il 15 luglio possono essere registrare regolarmente.

  4. Occorre invece richiedere al professionista l’emissione di una nuova fattura rettificativa (e quindi di relativa nota di credito) in caso di:

    ✅Fatture in split payment con data emissione successiva al 14 luglio.
    ✅Fatture con IVA ordinaria precedenti il 15 luglio. Eventuali rettifiche di fatture elettroniche dovranno essere effettuate tramite note di credito elettroniche emesse tramite il SdI.

  5. Le note di credito (variazioni in diminuzione) emesse con data 15 luglio o successiva riferite a prestazioni effettuate prima di tale data dovranno seguire lo stesso regime IVA applicato nella fattura originaria. Ad esempio una nota di credito datata 16 luglio, riferita ad un operazione fatturata in Split Payment il 5 luglio, dovrà essere emessa in split payment.

Pagamento dell’IVA

A seconda della tipologia di clienti il professionista dovrà versare l’imposta al momento dell’emissione del documento ovvero al momento del pagamento da parte del committente.

• In caso di pubbliche amministrazioni il versamento dell’imposta può aspettare che il committente paghi la fattura (facendo sempre attenzione che sulla fattura compaia la dicitura “fattura ad Iva differita”)

• Nel caso di società, al contrario, l’Iva deve essere versata in riferimento al momento di emissione della fattura entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa ovvero entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.

Cosa cambia su Digithera?

La risposta è semplice: una sola impostazione! Basterà andare nella sezione "Specifiche per Fattura PA" oppure nell'anagrafica di un assistito e cambiare l'opzione "Esigibilità IVA" impostando il valore su "Immediata" o "Differita" a seconda della tipologia di pagamento desiderata.