L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fatto chiarezza sul trattamento da riservare alla fatture di acquisto con data 2018 ma che saranno ricevute effettivamente nel 2019 (in formato non Xml). Tuttavia è bene chiarire alcuni aspetti meritevoli di approfondimento.

FATTURE DATATE 2018

L’obbligo di Fatturazione Elettronica decorre a partire dal 1 Gennaio 2019: per individuarne dunque il formato corretto è necessario capire la data di emissione. La fatture (cartacee) emesse e datate 2018 sono ritenute corrette anche se ricevute nel 2019, mentre non sono corrette (e dunque ritenute non emesse) tutte quelle fatture emesse da un soggetto obbligato all’Xml datata e ricevuta nel 2019. Lato cliente: per quello che concerne la possibilità di detrazione IVA, non viene consentita per tutte le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nel 2018 (anche se ricevute entro il 15 Gennaio 2019).

FATTURE DIFFERITE

Valgono le stesse disposizioni sia in termini di detrazioni IVA che di formato di emissione. Perciò, ogni fattura differita riferita a Ddr di Dicembre 2018 sarà in Xml se emessa dal 1 Gennaio 2019 o cartacea se prodotta entro questo 31 Dicembre.

FATTURE IN CONTO FORNITORE

Per quello che attiene il “self-billing”, vale a dire la possibilità del cliente di emettere la fattura per conto del cedente/prestatore (come previsto dall’art. 21 DPR 633/72), il formato del documento dipenderà dal regime fiscale adottato dal cliente stesso. Dunque, se quest’ultimo è in obbligo di fatturazione elettronica allora il documento dovrà necessariamente essere in formato Xml, anche se il fornitore è un soggetto esonerato.

LE “AUTOFATTURE” E FATTURE TARDIVE

A cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio di un nuovo, è consuetudine accorgersi di fatture omesse (spesso per semplici sviste o ritardi). Nel caso sia il fornitore stesso ad accorgersene, si fa riferimento alla circolare 28/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate, la quale stabilisce che lo stesso debba “..emettere, ora per allora, le fatture emesse. Inoltre le fatture emesse essere annotate nei registri IVA dell’anno nel quale è stata eseguita la regolarizzazione”. Un esempio lampante: qualora una operazione compiuta a Giugno 2018 venga fatturata con ritardo a Febbraio 2019, la fattura dovrà essere obbligatoriamente in formato elettronico e dovrà indicare in modo esplicito che si tratta di un documento relativo all’anno precedente. Invece, nel caso in cui il fornitore non ponga rimedio entro 4 mesi dal momento in cui l’operazione è stata effettuata (art. 6 Dlgs 471/97), sarà il cliente a dover emettere una autofattura (in Xml se emessa dal 1 Gennaio 2019).