La Fattura Elettronica sta diventando uno strumento riconosciuto per l’emissione di decreti ingiuntivi (senza alcun obbligo di deposito di registri), come dimostrato dalla tendenza di numerose sentenze che affermano l’idoneità della fattura in formato elettronico come strumento per procedere.

Per ottenere l’ammissibilità del decreto, è necessaria una prova scritta in ordine all’esistenza del credito. L’articolo 634 comma 2 del Codice Procedura Civile, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, configura come prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, a patto che siano debitamente bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, se mantenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Il Provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018 della Agenzia delle Entrate delinea queste casistiche:

  • La fattura elettronica è un file in formato XML, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, in conformità con specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento
  • Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta (meglio conosciuta come ricevuta di scarto).

Il Sistema di Interscambio (SdI) genera quindi documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, indistinguibili dai loro originali come definito dal D.Lgs. n.82/2005 «Codice dell’Amministrazione Digitale», che prevede: «1. Ai fini del presente codice si intende per duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».

Per questo motivo l’articolo 1, D.Lgs. 3-ter. 127/2015 prevede, in riferimento ai soggetti che utilizzano in via esclusiva SdI, che « I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». L’orientamento di numerose sentenze sembra indicare che, ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo, è venuto meno l’obbligo di annotazione dei registri.

Altri giudici però hanno espresso parere contrario: infatti SdI garantirebbe solamente l’autenticità delle fatture, ma non anche la loro regolare tenuta dei registri in cui esse devono essere appositamente iscritte. In conclusione, anche se vengono generati documenti considerati “Duplicati Informatici” bisognerà continuare a produrre l’estratto autentico dei registi o delle scritture contabili come stabilito dagli articoli 2214 e successivi del Codice Civile.