Il regime transitorio per tutti i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria è stato mantenuto anche per il 2020. Tutto ciò significa che le fatture inviate al STS saranno sufficienti ai fini della compilazione del 730. Viene invece confermato l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica per tutte le prestazioni sanitarie effettuate da professionisti che non devono inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria (come le visite effettuate per conto di enti, agenzie assicurative o aziende in genere). I professionisti del settore sanitario continueranno dunque ad adeguarsi alla normativa contenuta nella circolare 14/E dello scorso 17 Giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento comprende tutta la legislazione inerente la fatturazione elettronica e il settore sanitario, specificando nel dettaglio quando non è necessario inviare fattura elettronica al Sistema di Interscambio e quando, invece, è proprio vietato per legge. Nella casistica di prestazioni medico/sanitarie effettuate verso privati, specifica, i medici e gli specialisti dovranno inviare telematicamente i dati al Sistema Tessera Sanitaria e, allo stesso tempo, emettere solamente fattura cartacea. O, nel caso vogliano creare un documento fiscale digitale, questo non dovrà venire trasmesso utilizzando i server del Sistema di Interscambio.

Diverso il caso delle cosiddette “fatture miste”, ossia quella tipologia che contiene informazioni sia di carattere sanitario che non sanitario: qualora tale distinzione non sia immediatamente fattibile, la fattura dovrà essere inviata al STS sotto la tipologia “Altre Spese”.

Se, invece, è possibile effettuare la distinzione le due voci di spesa dovranno essere comunicate al STS in maniera distinta: le spese sanitarie verranno indicate secondo le tipologie individuate dai vari allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di invio al STS; le spese non mediche dovranno essere inviate con tipologia “Altre Spese” (facendo attenzione a non inserire dati che possano far emergere informazioni sullo stato di salute del paziente, nel pieno rispetto della privacy)