L’agenzia delle Entrate ha ricordato come solamente le fatture attive verso l’estero possono essere trasmesse come fatture elettroniche al fine di adempiere all’obbligo mensile di comunicazione dei dati.

La manovra di bilancio 2018 nel disporre infatti, dal prossimo 1 gennaio 2019, l’obbligo di documentare con l’emissione di fatture elettroniche tutte le operazioni intercorse tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio nazionale, impone con la medesima decorrenza di trasmettere telematicamente i dati delle fatture emesse verso clienti esteri e di quelle rivecute da fornitori non nazionali.

Il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 fissa le regole tecniche, il tracciato di comunicazione e le modalità di emissione e ricezione delle fatture elettroniche. Devono essere inviati mensilmente i dati identificativi di cedente/prestatore e di cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta o, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Il file Xml da trasmettere deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio e cioè il soggetto obbligato o il suo delegato oppure, in caso di invio tramite upload sull’intefaccaia web del servizio <>, il file deve presentare il sigillo elettronico dell’agenzia delle Entrate.

L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per documenti passivi, invece, la data di ricezione è stata individuata nella data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.

Solamente per le fatture attive transfrontaliere, le comunicazioni mensili possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle entrate l’intera fattura emessa, in un file nel formato strutturato e compilando solamente il campo "Codice Destinatario" con un codice convenzionale composta da sette ‘X’.

La comunicazione mensile non è dovuta per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure siano state emesse o ricevute fatture elettroniche in formato strutturato Xml attraverso il sistema di interscambio (articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015, manovra di bilancio 2018). In altri termini, emettere e fare transitare da Sdi le fatture attive destinate a clienti esteri così come ricevere tramite il Sistema i documenti emessi da fornitori transfrontalieri elimina l’obbligo dello spesometro mensile.

Lo stesso allegato tecnico al provvedimento diretteoriale sulla fattura elettronica dispone in relazione sia al cedente/prestatore che al cessionario/committente la possibilità per i soggetti non residenti di indicare l’dentificativo fiscale assegnato dall’autorità del Paese di residenza.

Il tracciato Xml, in linea con la prescrizione normativa, è quindi già pronto per essere utilizzato da non residenti. Ad oggi manca la possibilità di interagire direttamente con il sistema di interscambio, salvo accreditarsi con uno specifico canale: la soluzione potrebbe essere comunque quella di avvalersi di un intermediario che si preoccupi di normalizzare i flussi attivi e passivi di fatturazione transfrontalieri facendoli transitare da Sdi.

In sintesi

Cessioni verso l’estero - La nuova comunicazione mensile per le fatture transfrontaliere verso e da soggetti non residenti che scatterà dal 1° gennaio 2019 potrà essere adempiuta per le sole fatture attive trasmettendo allo Sdi l’intera fattura emessa nel formato Xml previsto dalle specifiche tecniche e compilando il campo Codice destinatario con un codice convenzionale 

Operazioni passive - Per le fatture passive transfrontaliere, ossia per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, bisognerà invece necessariamente passare dalla comunicazione mensile dei dati all’agenzia delle Entrate, sulla falsariga di quanto avviene allo stato attuale per la trasmissione delle informazioni per lo spesometro.