Come anticipato nella settimana antecedente l'approvazione della Legge di Bilancio 2021, viene esteso anche per il 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Le motivazioni di questo ulteriore rinvio sono individuabili nella necessità di ricercare soluzioni in grado di rispettare standard di sicurezza e tutela più elevati per i dati sensibili riportati all'interno dei documenti quali Piani Terapeutici, Visite Sanitarie e altri riferimenti sanitari direttamente riconducibili al soggetto privato coinvolto nella prestazione di servizio. È quindi necessario un maggiore studio da parte degli esperti di settore per riuscire a trovare il giusto punto di equilibrio tra tutela delle informazioni sensibili dei soggetti interessati contenute all'interno dei documenti e modalità operative di esecuzione e legislazione. Ricordiamo che il problema relativo alla sicurezza dei dati contenuti all'interno di questi particolari documenti fiscali viene ora interamente gestito dal Sistema Tessera Sanitaria che si occupa della trasmissione dei dati relativi alle transazioni ad Agenzia delle Entrate escludendo la descrizione dell'operazione effettuata e il Codice Fiscale del Cliente, applicando una censura su tutte le fatture emesse dai numerosi operatori sanitari.

Rinviato quindi al 2022 l'obbligo di emissione di Fatture in formato elettronico transitanti attraverso SDI per le categorie di Medici e altri professionisti Sanitari, che continueranno a utilizzare il Sistema Tessera Sanitaria per l'emissione dei propri documenti, senza la necessità di dover far transitare attraverso il Sistema di Interscambio i propri documenti fattura.
Qui di seguito è possibile consultare il testo integrale del comma 1105 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), potendo così approfondire scenari di applicabilità ed eventuali riferimenti omessi all'interno di questo articolo:

"1105. All'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021»."