Il comma 1106 della nuova Legge di Bilancio 2021 si occupa di definire due distinte integrazioni all'articolo 4 del DL 5 agosto 2015, n. 127, che si occupa della definizione di alcuni dei dettagli relativi alle bozze precompilate messe a disposizione da Agenzia delle Entrate all'interno del portale Dedicato.

Qui di seguito è possibile consultare il testo integrale del comma 1106 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), potendo così approfondire scenari di applicabilità ed eventuali riferimenti omessi all'interno di questo articolo:

"1106. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente» sono inserite le seguenti: «e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria»;
b) al comma 2, dopo le parole: «anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,»
sono inserite le seguenti: «in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica,». "

Il testo integrale dell'Art, 4 del DL 5 agosto 2015, n.127, diventa quindi:

" 1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all' articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 127 - dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modaltà di cui all' articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. "