Il comma 1107, interviene sull'Art 16 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, definendo che allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti in materia di determinazione dell'imposta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno far pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati relativi per la determinazione del tributo entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, all'interno dell'apposito portale.

Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto portale informatico delle informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi da parte degli stessi.

Qui di seguito è possibile consultare il testo integrale del comma 1107 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), potendo così approfondire scenari di applicabilità ed eventuali riferimenti omessi all'interno di questo articolo:

"1107. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi». "