Numerose le novità legate alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, attraverso i commi da 1109 al 1115, che hanno modificato in sotto numerosi aspetti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997.

Sostanzialmente i detti commi cambiano il sistema sanzionatorio in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ampliandone la portata e rendendolo omogeneo con le analoghe violazioni concernenti gli scontrini e le ricevute fiscali (per i soggetti ancora tenuti a questo adempimento). Al termine dell'articolo è possibile trovare il testo integrale dei commi, potendo ricercare ed effettuare tutti gli approfondimenti del caso.

Il Comma 1109 si occupa di modificare in diversi punti l'Art.2 del D.Lgs. n. 127/2015 precisando che la memorizzazione elettronica e consegna dei documenti che attesta l'avvenuta operazione, se richiesta dal cliente, non deve avvenire oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione. Viene anche differita di 6 mesi l'operatività di utilizzo per i sistemi evoluti di incasso previsti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri, con nuova partenza prevista per il 1° luglio 2021.

Attraverso il comma 1109, viene inoltre abrogato il comma 6 dell'Art. 2 del D.lgs. 5 agosto 2015, n.127 che prevedeva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la mancata memorizzazione od omissione della trasmissione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica ai sensi del comma 1 dell'Art. 2 del D.lgs. 5 agosto 2015.

Con il comma 1110 vengono apportate modifiche all'Art. 6 del D. lgs 18 dicembre 1997, n. 471, in particolare con l'introduzione del comma 2-bis, che prevede l'applicazione di sanzioni pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, per ciascuna operazione effettuata, nell'ipotesi previste dai commi 1, 1-bis e 2 del Art.2 del D. lgs 5 agosto 2015, n. 127, o nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti tecnologici preposti, salvo l'applicazione delle procedure alternative adottate con i provvedimenti attuativi. Vengono inoltre previste sanzioni amministrative da 250 a 2000 euro nel caso di mancata manutenzione o di omessa verifica periodica prevista dalla legge, per gli strumenti tecnologici predisposti nell'ipotesi in cui non risultino presenti omesse annotazioni.

Quattro i commi dedicati all'inasprimento e modificazione del quadro sanzionatorio per le violazioni relative agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare attraverso il comma 1111 viene modificata la sanzione amministrativa prevista per l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, nel caso in cui questa violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, prevista per il commercio al minuto e le altre categorie previste dall'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Viene quindi ora predisposta una sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Sempre il comma 1111 introduce inoltre, una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per l'omessa installazione degli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero quegli strumenti tecnologici volti a garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli relativi al pagamento con carta di debito e di credito, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. Inoltre, per chiunque manometta o comunque alteri tali strumenti, o fa uso di essi pur essendo a conoscenza che siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri si è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.

Il comma 1112 si occupa di estendere l'applicabilità delle sanzioni previste per la non emissione di ricevuta fiscale, o scontrino fiscale (Art. 12, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) anche nelle ipotesi di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi come previsti dall'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. per cui vengono ora applicate le seguenti sanzioni:

" Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi." (Art. 12, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Il comma 1113 predispone l'applicabilità delle sanzioni previste dall'Art. 12 c. 3 D. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 anche per l'omessa installazione degli strumenti tecnologici predisposti, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione.

Viene quindi disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a due mesi per omessa installazione degli strumenti tecnologici volti a garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (POS). In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

Il comma 1114 esclude l'estensione delle sanzioni previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b-quater), nell'ipotesi di omessa memorizzazione, ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, previste dall'Art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n 471.

" b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; "

Tutti i commi presentati all'interno di questo articolo hanno validità a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dal comma 1115 della Legge di Bilancio.

Qui di seguito è possibile consultare il testo integrale dei commi 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114 e 1115 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), potendo così approfondire scenari di applicabilità ed eventuali riferimenti omessi all'interno di questo articolo:

"1109. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione»; 

b) al comma 5-bis, primo periodo, la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «luglio»;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «dal comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,».

1110. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000»; 

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «novanta per cento»; 

c) al comma 4, dopo le parole: «2, primo periodo,» sono inserite le seguenti: «2-bis, primo periodo,».

1111. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: «2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»; 

b) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.».

1112. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri».

1113. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma».

1114. All'articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: «articoli 6,» sono inserite le seguenti: «comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri,».

1115. Le disposizioni di cui ai commi da 1109 a 1114 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. "