Fatturazione Elettronica, tra le novità attese all'interno della nuova Legge di Bilancio 2021 è presente la possibilità di effettuare Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche. L'emendamento risulta essere già stato approvato dall'Aula in data 20 dicembre, con conseguente modifica integrativa in data 23 dicembre, che precisa l'esclusione delle PA dalla piattaforma multilaterale per le compensazioni.
 
Per la concretizzazione della misura, Agenzia delle Entrate, metterà a disposizione dei soggetti interessati un apposita piattaforma telematica per la compensazione dei crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche, che produrrà i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile.
 
La compensazione, è disposta fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso:
⦁ procedure concorsuali;
⦁ procedure di ristrutturazione del debito omologate;
 
di seguito è possibile consultare il testo integrale relativo all'"Articolo 35-bis – Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche" presente all'interno della Legge di Bilancio 2021:
 
Introduce l’articolo 35-bis il quale – inserendo un comma 3-bis all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 – dispone che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni (di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231), in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (comma 1).
Il comma 2 demanda alle norme secondarie l’individuazione delle modalità attuative e delle condizioni di servizio relative alla suddetta piattaforma, da emanare sentito, tra l’altro, il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dall'adeguamento della piattaforma in a 5 milioni di euro per l'anno 2021 autorizzando la relativa spesa.
Conseguentemente
il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
 
Modifica il comma 227, precisando che le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.
Titolo V, Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche, 35-bis, 227-229  (legge di Bilancio 2021 Dossier pubblicato il 23 dicembre 2020)
 

Fatturazione Elettronica per le prestazioni Sanitarie

La legge di bilancio 2021 dovrebbe contenere inoltre la proroga al divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie svolte nei confronti di persone fisiche, estendendo anche per l'anno 2021 le modalità utilizzate dai soggetti previsti per gli operatori sanitari.
 
Dovrebbero quindi restare attive le modalità operative utilizzate fino a oggi, con l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) che continuerà a  mettere a disposizione di Agenzia delle Entrate i dati fiscali delle fatture ricevute dagli operatori sanitari, a eccezione fatta per la descrizione dell’operazione e del codice fiscale del cliente.
 
Si tratta quindi di una proroga necessaria ai fini di studiare una soluzione adeguata per la gestione dei dati sensibili presenti all'interno dei documenti, per garantire la tutela dei dati sanitari presenti all'interno dei documenti fiscali per garantire la Privacy dei soggetti interessati.
 
Di seguito è possibile consultare il testo riferimento inserito all'interno della Bozza del Disegno di legge:
 
 All’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successive modificazioni, le parole “Per i periodi d’imposta 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti “Per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021”.
Il riferimento è stato presentato all'interno della prima Bozza messa a disposizione nel corso del mese di novembre, ma per il momento  non rientra tra gli emendamenti già approvati della Legge di Bilancio 2021, come possiamo leggere all'interno del Dossier pubblicato il 23 dicembre 2020.  Seguiranno ulteriori aggiornamenti.
 
Ricordiamo che il Documento completo si trova ancora in fase di approvazione e potrebbe quindi subire variazioni o modifiche, maggiori dettagli e aggiornamenti dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Il termine ultimo per l'approvazione della Legge di Bilancio è fissato per giovedì 31 dicembre 2020, come imposto dalle tempistiche costituzionali, potendo così entrare in vigore a far data dal 1° gennaio 2021.