Le fatture elettroniche emesse dalle cooperative agricole per conto dei soci possono venire destinate sia alla cooperativa emittente che al socio cedente. Questa è la nuova precisazione trapelata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 12 novembre.

La norma verrà applicata a cooperative agricole sia in regime ordinario che speciale: viene previsto infatti che gli obblighi di fatturazione vengano adempiuti dalle cooperative per conto dei produttori agricoli cedenti. In tutti questi casi viene consegnato un esemplare della fattura al fine di svolgere tutti i necessari adempimenti legati all’IVA.

Viene inoltre precisato come sia il SdI a consegnare la fattura all’indirizzo telematico (sia PEC che codice destinatario) che è riportato all’interno della fattura. Ad esempio, se la cooperativa riporterà l’indirizzo del socio conferente, il sistema di interscambio andrà a recapitarla direttamente al socio. Se, al contrario, la cooperativa ha registrato il proprio indirizzo all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, il SdI consegnerà la fattura anche all’emittente. Il sistema consegnerà inoltre alla cooperativa la cosiddetta “ricevuta di consegna”, poiché la cooperativa risulta emittente della fattura e da ciò ottiene una ulteriore conferma ai fini dell’esercizio della detrazione.

Per ricapitolare in breve, i punti essenziali sono due:

• Nei casi in cui un concessionario/committente emetta una fattura in nome e per conto del cedente:

o La fattura ha come emittente il cessionario/committente con il codice .

o Qualora il documento riporti l’indirizzo telematico del cessionario/committente la fattura tornerà all’emittente e viene       messa nella disposizione del cedente/prestatore nella sua area riservata di “Fatture e Corrispettivi”.

• Le disposizioni normative e regolamentari possono richiedere di inserire in una fattura riferimenti di conformità. Si potranno inserire nel tracciato Xml in uno dei campi facoltativi dei dati generici.