Il Ministero dell’Economia e Finanze ha ufficializzato, con il decreto dello scorso 14 Maggio, l’elenco dei soggetti esonerati dall’obbligo di emissione di scontrino telematico. Diventa dunque pubblica la lista di tutti coloro che non sono chiamati alla certificazione dei corrispettivi, nello specifico le categorie dei tabaccai, commercianti di prodotti agricoli, giornalai e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e trasporto pubblico di persone e veicoli.

L’esonero è temporaneo, e nella maggior parte dei casi, limitato al 2019. Sono ad esempio soggetti ad esenzione fino al 31 dicembre 2019 coloro che effettuano operazioni marginali (ovvero che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018) e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali, che dovranno continuare ad essere certificate secondo la consueta modalità cartacea. Le date a partire dalle quali gli esoneri cesseranno di avere valore, in tutti gli altri casi, saranno seguentemente disposte con appositi decreti ministeriali.

Con questa semplificazione, gli esonerati dall’emissione dello scontrino telematico potranno, a loro completa scelta, effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Per finire, il comma 2 dell’articolo 2 stabilisce che fino al prossimo 31 dicembre 2019, alla stregua di quanto previsto per le operazioni marginali, saranno esonerati dallo scontrino elettronico gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per le operazioni diverse da quelle di cessioni di benzina e gasolio i cui compensi o ricavi non superino l’1% del volume d’affari del 2018.