In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (che scatterà, è bene ricordarlo, a partire dal prossimo 1° gennaio 2019) è stato previsto l’esonero dall’obbligo di registrazione per la fattura elettronica emessa e ricevuta dai soggetti IVA. Vediamo nel dettaglio le conseguenze che questa novità comporta.

Analizzando le novità fiscali contenute nella legge di conversione del decreto dignità (art. 11, comma 2 bis della L. n. 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018) spicca la disposizione concernente l’esonero dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 per i soggetti “obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 (cioè chi emette/riceve la fattura elettronica - nota dg)”. L’agevolazione ha effetto dal 12 agosto 2018, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.”

Vista in termini più pratici, dal 12 Agosto, in base a uno dei passaggi contenuti nel “decreto dignità”, chiunque abbia l’obbligo di comunicazione della fattura elettronica, non deve più tenere il registro Iva clienti o fornitori. Dunque, viene anche eliminato l’obbligo di emissione del numero di protocollo.

Come viene spiegato nel dettaglio tutto ciò nel Decreto Dignità?

All'articolo 11:

• Al comma 1, la frase : «all'adempimento comunicativo» viene rimpiazzata da: «all'obbligo di comunicazione»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

• 2 - bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma

• 3 - bis è inserito il seguente- 3-ter. “I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.”

A corredo di quello che abbiamo sottolineato sopra, i futuri beneficiari dell’esonero dall’obbligo di registrazione della fattura elettronica nei registri IVA saranno i soggetti IVA residenti, stabiliti e identificati nel suolo italiano che emetteranno e riceveranno e-fatture riguardanti cessioni di beni e prestazioni di servizi.