Una nota congiunta emessa dalla Agenzia Nazionale Commercialisti e Confimi Industria lo scorso 18 luglio, ha fornito importanti delucidazione sulla tematica della fatturazione differita e del reverse charge interno. Secondo le associazioni è infatti possibile indicare la data di fine mese anche qualora l’ultimo ddt sia precedente.

Viene dunque confermata la possibilità di continuare ad emettere fatture retrodatate: le regole inerenti la fatturazione differita non sono state alterate dall’obbligo di invio del documento in formato elettronica via SdI. Qualora venga ritenuto più pratico e comodo indicare nel campo apposito una data anche differente da quella di effettuazione dell’operazione, tutto ciò è fattibile purchè la data indicata sia compresa tra il giorno di effettuazione e il termine ultimo di emissione.

Nessun ostacolo alla retrodatazione nel mese precedente a quello di effettuazione dell’operazione. ANC e Confimi confermano come si tratti addirittura di una soluzione raccomandabile, per evitare disallineamenti tra i dati da indicare nelle Lipe e quelli che potrebbero essere “diversamente interpretati” dall’Agenzia delle Entrate qualora la fattura venisse datata nei primi giorni del mese successivo. Resta invece sempre intatto il divieto per la retrodatazione se per l’operazione sono previsti termini speciali di emissione accompagnati anche dallo slittamento dell’esigibilità della relativa imposta.

Un focus speciale nella nota viene destinato anche al tema del “reverse charge interno”: resta difatti possibile continuare a gestire tali operazioni come in precedenza, senza la necessità che il cessionario o committente trasmetta i dati dell’integrazione al SdI. Mentre per il reverse charge interno non è obbligatorio l’invio dell’autofattura in formato XML con invio al SdI.
Ecco qua il testo dell’intera nota per una completa informazione.