Stiamo oramai passando il traguardo dei primi sei mesi dall’entrata in vigore dello strumento della fatturazione elettronica, un sistema che ha contribuito (e si suppone contribuirà nel prossimo futuro) ad una evoluzione digitale del processo di gestione dei documenti, bypassando i numerosi (e superflui) passaggi cui eravamo abituati fino a pochi mesi fa. Ma cosa è cambiato nel concreto con il passaggio alla gestione informatizzata del ciclo dell’IVA?

In sintesi:

• Possibilità di non emettere più alcun documento in formato cartaceo avvalendosi di una fattura elettronica, che funge da integrazione delle fatture di acquisto, da poi trasmettere al sistema di interscambio.

• Evitare di stampare tutti i registri IVA (oramai resa superflua), in quanto sostituiti dall’insieme di fatture elettroniche (sempre da conservare a norma) e dalle integrazioni periodiche trasmesse in modo telematico.

• Conservazione digitale sia delle fatture elettroniche ricevute ed emesse.

• Conservazione delle fatture di acquisto analogiche con le eventuali integrazioni ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993.

Abbiamo analizzato in un precedente articolo le varie fattispecie (ed azioni da compiere) per far fronte alla casistica in cui la fattura, per i motivi più svariati, non dovesse arrivare nei tempi stabiliti o pure in formato non corretto.

L’introduzione delle fatturazione elettronica ha portato anche ad alcune problematiche legate al diritto alla privacy, dal momento che la fattura elettronica contiene anche al suo interno diversi dati sensibili: tutto ciò ha portato al necessario intervento del Garante della Privacy che ha esonerato coloro che erogano prestazioni sanitarie e alla decisione di vietare l’esistenza di una banca dati delle fatture dell’Agenzia delle Entrate (solo i dati fiscali necessari saranno memorizzati per i controlli automatizzati).