Il 1 ottobre ha segnato la fine del periodo di moratoria: da adesso, infatti, le sanzioni per i ritardi nella emissione di fatture elettroniche dovranno essere pagate interamente. Il primo semestre di “mano leggera” (in cui veniva prevista la possibilità di inviare la fattura al SdI entro il termine di versamento dell’IVA mensile o trimestrale) previsto dal DL 119/2018 è terminato: a questo punto diventano efficaci le misure contenute nel dlgs 471/199 che possono arrivare a toccare anche il 180% dell’imposta per coloro che non adempiono all’emissione della fattura entro il termine massimo di 12 giorni per l’invio all’SdI.

Dal primo ottobre, invece, si passa al regime ordinario. Permane tuttavia un margine di flessibilità introdotto dal decreto crescita, che ha portato la scadenza per l’invio a 12 giorni.

Il potenziale ritardo viene sanzionato con una somma che può andare dal 90% al 180% dell’imposta, partendo da un minimo di 500 euro. Stessa sanzione per chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione in questo caso può oscillare dai 250 ai 2000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

La circolare della Agenzia delle Entrate 14/2019 definisce le regole applicative del post-moratoria per cui l’estensione della riduzione fino al 30 settembre per i contribuenti che liquidano l’IVA mensile si riferisce al momento in cui viene effettuata l’operazione. Come si traduce tutto questo? In sintesi, qualora una operazione sia stata effettuata nel settembre 2019, inviando la fattura entro il 16 novembre 2019 (termine di versamento dell’IVA), si rientra a tutti gli effetti ancora nel periodo di moratoria, avendo diritto quindi alla sanzione ridotta al 20%.