L’aggiornamento pubblicato lo scorso 5 giugno 2018 dalla Agenzia delle Entrate, pone la parola fine ad uno dei dubbi operativi attinenti all’indirizzamento dei file di fattura elettronica prevedendo che per il cessionario (o committente) debba essere indicato almeno il codice fiscale o la Partita Iva nel tracciamento Xml della fattura elettronica semplificata. Oltre all’inserimento degli schemi Xsd e le rappresentazioni tabellari della fattura ordinaria e semplificata, altre novità tecniche per la gestione del flusso di fatturazione sono state introdotte.

Novità Tecniche

• Per prima cosa è stato previsto un unico limite di dimensione (pari a 5 megabyte) per ogni file di fattura, a prescindere dal canale che verrà utilizzato.

• Per quello che riguarda le fatture dello SdI, verranno inoltrate sul medesimo canale tramite cui sono state inviate le relative fatture (in caso di indisponibilità temporanea del canale, come quando la casella Pec risulta piena, il sistema procederà fino ad un massimo di 6 tentativi spalmati in 3 giorni a cadenza di 12 ore). In caso il canale risulti ancora irraggiungibile dopo 3 giorni, il processo viene automaticamente chiuso ed il cedente/prestatore potrà verificare lo stato della fattura attraverso le funzionalità di monitoraggio.

• L’identificativo unico che va a comporre il nome dei file fattura e dei file “Dati Fattura”, potrà contenere al suo interno identificativi diversi da quello del trasmittente.

Fattura semplificata

Si tratta di una comune fattura su cui è però possibile emettere alcuni dati anagrafici del cliente oltre alla distinzione tra imponibile ed IVA. E’ dunque facile intuire il perché l’utilizzo di questo documento sia preferibile alla fattura ordinaria in un’ottica di semplificazione amministrativa soprattutto in settori particolari come la ristorazione, artigianato o porta a porta, campi contraddistinti dall’emissione di fatture a soggetti costantemente diversi e non censiti in anagrafica.

Con le nuove modifiche apportate alle specifiche tecniche e per velocizzare la certificazione delle operazioni, l’articolo 21-bis aggiunto nel Dpr 633/1972 della legge 228/2012 prevede che il cessionario/committente possa essere identificato solo con il numero di Partita IVA o con il codice fiscale (oppure con il numero di Partita IVA del paese di residenza nel caso si tratti di un soggetto stabilito in un altro stato membro).