Con il provvedimento n. 211273 del 5 agosto 2021, Agenzia delle Entrate ha fornito le regole Tecniche per quanto riguarda le operazioni commerciali effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.
La strada intrapresa da Agenzia delle Entrate ha il compito di fornire continuità all'interno del flusso di lavoro dei soggetti IVA coinvolti, cercando di ridurre quanto più possibile modifiche e stravolgimenti ai processi di emissione e/o ricezione di queste nuove tipologie di fatture elettroniche. Al contempo mira a modernizzazione le procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell’IVA concernenti le cessioni di beni che avvengono tra l’Italia e San Marino.
L'Emissione di una fattura elettronica da e verso la Repubblica di San Marino, prevedrà quindi modalità di emissione e ricezione del tutto analoghe a quelle che siamo oggi siamo soliti utilizzare per le fatture nazionali, con le differenze di gestione che andranno ad interessare principalmente SDI e l'ufficio tributario di San Marino.

Sistema di Interscambio e Ufficio Tributario di San Marino

Sono i due maggiori enti coinvolti all'interno del processo di regolarizzazione, convalida e trasmissione per le fatture emesse tra Italia e San Marino, ognuno dei quali ha compiti definiti.

Per quanto riguarda SDI, i compiti ad esso assegnati risultano essere del tutto analoghi a quelli oggi ricoperti per la fatturazione nazionale. Il Sistema di Interscambio si occuperà della verifica e validazione delle fatture elettroniche, avendo il compito di trasmettere all'ufficio tributario di San Marino la Fattura emessa dal soggetto IVA italiano. Ricordiamo che tutte le fatture elettroniche scambiate tra gli operatori dei due stati dovranno transitare attraverso il Sistema di Interscambio e l'ufficio tributario di San Marino, rispettandone le regole tecniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018 e successive modifiche.

L'ufficio tributario di San Marino invece avrà il compito di verificare il regolare assolvimento da parte del fornitore italiano e convalidare la regolarità della fattura, restituendo l'esito del controllo all'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposito canale telematico.

Nota: come riportato all'art. 3 del DECRETO 21 giugno 2021, in caso di mancato riscontro da parte dell'ufficio tributario è necessario applicare quanto segue "[...] Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi."

SDI avrà inoltre il compito di gestire la risposta generata da parte dell'ufficio tributario di San Marino, restituendo l'esito del controllo di validità effettuato al soggetto emittente italiano. 

Nel caso di cessione di beni verso l'Italia, la procedura risulta essere del tutto analoga ma presenta ruoli invertiti, con la trasmissione a SDI della fattura da parte dell'ufficio tributario sammarinese e relativa verifica da parte di SDI dei dati contenuti per la regolarizzazione dell'Imposta sul valore aggiunto, comunicandone l'esito all'ufficio tributario.  Nel caso di fatture in cui non venga indicato l’ammontare dell’IVA dovuta, sarà all’operatore italiano che avrà il compito di provvedere al pagamento dell’imposta ed integrazione del documento, attraverso le apposite tipologie documentali disponibili.

Anche in questo caso, i soggetti per i quali non è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica, potranno decidere di utilizzare tale modalità in sostituzione del formato cartaceo oggi previsto.


Scenari di applicabilità

Cessioni di beni verso San Marino e cessioni di beni verso l'Italia, queste le due tipologie di operazione che beneficeranno delle nuove regole per le fatture elettroniche, coinvolgendo soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino. L'entrata in vigore prevedrà, come di consueto, un breve periodo transitorio, della durata di 9 mesi, durante il quale sarà il soggetto IVA interessato a decidere se utilizzare le nuove modalità di emissione o continuare ad utilizzare le modalità cartacee per l'emissione dei propri documenti.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino. Ciò che emerge dal provvedimento n. 211273 del 5 agosto 2021, è la possibilità di utilizzare le medesime modalità previste per la cessione di beni senza però definirne espressamente l'obbligo.

Codice Destinatario: 2R4GTO8
 
Il codice destinatario dedicato, utilizzabile per l'emissione verso San Marino delle fatture in formato elettronico, sarà attivo a partire dal 1° ottobre 2021, in concomitanza con l’entrata in vigore delle disposizioni previste dal Decreto Delegato n.147 del 5 agosto 2021.
Il fornitore italiano avrà il compito di indicare tale riferimento all'interno dell'omonimo campo, veicolando in questo modo il documento verso l'hub di ricezione e smistamento predisposto dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino.

Le tempistiche di Introduzione

Come già anticipato a fine maggio, e confermato dal decreto attuativo del Ministero Economia e Finanza in data 21 giugno 2021, l'introduzione delle nuove regole per la fatturazione elettronica tra i due stati avverrà gradualmente.
A partire dal prossimo 1° ottobre 2021 avrà inizio il periodo transitorio che permetterà l'adesione volontaria di tutti i soggetti coinvolti, permettendo a coloro che lo desiderano di iniziare ad utilizzare le nuove modalità operative per la trasmissione, e ricezione, delle fatture relative alle operazioni avvenute con soggetti sammarinesi.
Il periodo transitorio terminerà il 30 giugno 2022, mettendo quindi a disposizione dei soggetti coinvolti un congruo periodo per iniziare a comprendere, ed utilizzare in maniera corretta, le nuove modalità di emissione e ricezione, prima che queste diventino obbligatorie. A decorrere dal 1° luglio 2022, tra Italia e San Marino potranno essere emesse e accettate solamente fatture in formato elettronico.

Trattamento dei Dati

Grande rilevanza è stata infine data alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e loro salvaguardia, definendo i limiti di consultazione ed elaborazione delle informazioni contenute nei file trasmessi tramite il sistema, sia per quanto riguarda Agenzia delle Entrate che la Repubblica di San Marino, che assumono il ruolo di Titolari del trattamento dei dati in relazione alle fasi di rispettiva competenza.

I possibili ostacoli

Non emergono particolari preoccupazioni per quanto riguarda le nuove modalità di fatturazione tra i due Stati, si tratta di una naturale estensione ed evoluzione delle modalità già oggi previste ed utilizzate per la fatturazione elettronica italiana. 
È però importante precisare che si andrà ad aggiungere un secondo organo istituzionale oltre al Sistema di Interscambio italiano, che potrebbe quindi comportare delle dilatazioni nelle tempistiche di messa a disposizione degli aggiornamenti di stato e delle notifiche relative ai documenti transitati, non è quindi da escludere la possibilità di rallentamento rispetto a quanto siamo oggi abituati con le fatture nazionali. Infatti SDI non rappresenterà più l'unico soggetto istituzionale coinvolto e interpellabile, ma andrà ad aggiungersi ad esso anche l'ufficio tributario di San Marino.
 
Le date da ricordare
 
1° ottobre 2021 -> Inizio del periodo transitorio
30 giugno 2022 -> Fine del periodo transitorio
1° luglio 2022 -> Obbligo di emissione in formato elettronico per le fatture tra Italia e San Marino


Riferimenti normativi consultabili



07/09 Aggiornato: inserito Codice Destinatario