Fatturazione Elettronica, Le novità dalla Gazzetta Ufficiale

In data 24 dicembre 2019 sulla Gazzetta ufficiale n.301 è stata pubblicato il testo del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

Vorremmo porre particolare attenzione agli articoli dal 14 al 17, che trattano temi rilevanti in materia di fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda l’art. 14Utilizzo dei file delle fatture elettroniche” vengono richiamati i commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che stabiliscono che: “[…] I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati […]”. 

Questi documenti potranno essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la Guardia di Finanza, per attività di analisi e controllo, mentre da parte della sola Guardia di Finanza per l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria. Tutte le operazioni dovranno essere svolte nel rispetto della tutela dei dati personali come stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L’art.15Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria” prevede l’estensione, al periodo di imposta 2020, dell’esonero di emissione di fattura elettronica tramite SdI verso privati, per quanto riguarda  le prestazioni sanitarie.

Per quanto riguarda l’art.16Semplificazioni fiscali”, vengono introdotte alcune semplificazioni per l’assistenza online da parte dell’Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, a partire dal 1 luglio 2020.

Inoltre vi segnaliamo la modifica apportata con l’art. 17, relativo a “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche”: "in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle  somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.” e "((1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche puo' essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.))"

Per maggiori dettagli vi rimandiamo direttamente alla Gazzetta Ufficiale