La Compensazione multilaterale prevista dai commi 227, 228 e 229 della legge di Bilancio 2021, prevede la modifica dell'art. 4 del DL 5 agosto 2015, n 127, gettando le basi per l'introduzione di un nuovo meccanismo dedicato alla compensazione dei Crediti e Debiti tra imprese. L'emendamento metterebbe a disposizione dei contribuenti uno strumento dedicato alla compensazione di Crediti e Debiti, risultanti da transazioni commerciali, comprovate da fattura elettronica, che dovranno essere gestite da Agenzia delle Entrate.

Il nuovo meccanismo presentato in Legge di Bilancio, sarà utile per snellire le pratiche e assecondare le necessità di liquidità delle imprese. La compensazione attraverso l'emissione di una e-Fattura, produrrebbe quindi i medesimi effetti dell'estinzione dell’obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile.

La fatturazione Elettronica diventerebbe quindi una sorta di "moneta digitale" dedicata alla compensazione di crediti e debiti commerciali tra le imprese. La manovra non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, in particolare quelle previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il "Baratto Finanziario" presenta però anche alcune limitazioni di applicabilità, oltre alle sopra citate PA, non potrà essere utilizzato se per una delle parti aderenti sono in corso procedure concorsuali, di ristrutturazione del debito omologate, o piani di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

Proviamo a fare due esempi relativi al "Baratto 4.0", cercando di valutare le due distinte casistiche nelle quali, in linea teorica, potrebbe trovare un terreno di applicazione reale:
Scenario 1: l’impresa A, che detiene un debito non saldato nei confronti dell'impresa B, emette una fattura di valore pari o parziale nei confronti dell'impresa B. Attraverso questo nuovo meccanismo, risulta quindi possibile sanare il debito, o parte di esso, attraverso la compensazione con il nuovo credito generato dalla fattura appena emessa.
Scenario 2, più complesso ma decisamente più interessante: L'impresa A emette una fattura di 50€ nei confronti dell'Impresa B, che a sua volta ha emesso una fattura di 100€ nei confronti dell'impresa C; l'impresa C, invece, detiene un debito nei confronti dell'impresa A pari a 50€. La liquidità necessaria per chiudere le tre operazioni sarebbe di 200€. Attraverso il meccanismo di compensazione sarebbe possibile “sanare” parte del debito che C detiene con B, e completamente il debito che C detiene con A riducendo la liquidità necessaria.

La complessità dell’operazione è duplice: da un lato operativamente si devono mettere in contatto le aziende per effettuare la “triangolazione", dall’altro la compensazione si intende valida se le parti coinvolte accettano la proposta di risoluzione, senza la richiesta di un flusso di cassa, ma attraverso un "baratto" di valore pari al debito, o credito, in atto.
Per il momento non sono state rilasciati ulteriori indicazioni relative alle modalità operative e tempistiche di realizzazione della piattaforma, ma esclusivamente l'inserimento all'interno della Legge di Bilancio 2021, con relativo stanziamento dei fondi per la realizzazione. I decreti attuativi della norma e relativi provvedimenti potranno essere però emanati solamente a seguito dell'intervento del Garante della Privacy, che avrà il compito di stabile se la protezione dei dati personali dei futuri soggetti aderenti potranno essere correttamente tutelati.

Qui di seguito è possibile consultare il testo integrale dei commi 227, 228 e 229 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), potendo così approfondire scenari di applicabilità ed eventuali riferimenti omessi all'interno di questo articolo:

"227. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

228. All'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

229. Per l'adeguamento della piattaforma di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. "