La riunione del Forum italiano sulla fatturazione elettronica è stata convocata per analizzare le linee principali dei provvedimenti attuativi da emanare da parte dell’Agenzia delle entrate, confermando quanto fino ad oggi è stato realizzato e che si concretizzerà nel nuovo sistema che porterà all’obbligo di fatturazione tra privati:

✅ Funzione essenziale del Sistema d’Interscambio (SDI) quale strumento per emettere e ricevere le fatture elettroniche • Validità del formato XML PA attualmente in vigore per emettere la fattura elettronica

✅ Operazioni con soggetti esteri, sia dell’Unione Europea che al di fuori, saranno assoggettate ancora all’obbligo di trasmissione dei dati fattura (a meno che la fatturazione elettronica avvenga con le regole nazionali)

✅ Fatture prodotte diversamente dal formato elettronico e non emessa ed inviata tramite SDI, sono da considerare come non emesse.

Gli elementi di novità emersi sono rappresentati da:


Indirizzamento delle fatture elettroniche: operazione che permette allo SDI di consegnare correttamente il documento (grazie all’inserimento di codice destinatario identificativo). E’ possibile in alternativa fare ricorso alla PEC e, in un futuro prossimo a un Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC) del cessionario/committente. Sarà possibile anche effettuare una scelta sulla consegna standard preferita.

Duplicato informatico delle fatture elettroniche a disposizione di tutti gli utenti in una apposita area autenticata, dopo l’avvenuta consegna (anche nei casi di errata o mancata consegna, casi in cui il cedente dovrà attivarsi per informare con ogni mezzo il proprio cliente e recapitargli la fattura).

Data di emissione identificata dalla data del documento (momento stesso in cui l’imposta diventa esigibile) ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72. La data indicata nella ricevuta di consegna dello SDI è invece rilevante allo scopo di detraibilità.

Identificazione di altri tipi di autofattura:

➡ Formato XML attuale

➡ 3 nuovi tipi di autofattura equivalenti ad autofattura da emettersi in casi di mancata ricezione della fattura oltre i 4 mesi dalla emissione, autofattura che produce detraibilità IVA e autofattura che non produce detraibilità IVA.

Possibilità per aziende e provider di continuare ad operare con le attuali modalità, anche se la fattura elettronica accettata dallo SDI è l’unica fiscalmente rilevante.

La fattura originale avente valore resta il file XML (può essere allegato un file PDF ma solo ai fini della leggibilità).

I cessionari/committenti in regime forfetario e di vantaggio verranno considerati come consumatori finali, come ribadito sempre dalla Agenzia delle Entrate.