L’Agenzia delle Entrate apporta chiarimenti sul tema del regime forfettario con la risposta all’interpello n.227 dello scorso 11 Luglio 2019, stabilendo come la nota di credito segua il medesimo regime fiscale applicato per la fattura originaria, senza l’IVA anche in caso di presenza di note di variazione.

La puntualizzazione arriva a seguito di un caso giudiziario in un CTU che ha emesso due fatture senza applicazione IVA e della ritenuta d’acconto come previsto per i soggetti che ricadono nel regime forfettario. A seguito della contestazione della controparte riguardo l’importo effettivamente indicato in fattura, tramite un accordo transitivo tra entrambe le parti grazie a cui è stato ridotto l’importo della prestazione, con la conseguente necessità di emissione di una nota di variazione in diminuzione.

In questi casi, non sarà necessario applicare l’IVA, qualora il contribuente ricada all’interno del regime forfettario. L’operazione richiederà fiscalmente l’emissione di una nota di variazione in diminuzione che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, seguirà il regime fiscale applicato in sede di emissione della fattura originaria.

Regime forfettario resta dunque immune dalla applicazione dell’IVA.