La conservazione a norma di Legge è denominata Conservazione Elettronica Sostitutiva e rappresenta uno degli aspetti più importanti (e poco chiari per i molti tecnicismi) del ciclo di emissione, e ricezione, delle e-fatture. Per legge, la conservazione sostitutiva dei documenti fiscali deve avvenire entro e non oltre il terzo mese successivo dalla dichiarazione dei redditi, come stabilito da Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 46/E A del 10 aprile 2017:

" Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. "

A seguito della Proroga ai termini della dichiarazione dei redditi 2019, avvenuta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 157 del 30 novembre 2020, che ha prorogato al 10 dicembre 2020 la presentazione di tutte le dichiarazioni in materia di redditi è stato quindi modificato anche il termine ultimo per la conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell'anno 2019, che è ora previsto per mercoledì 10 marzo 2021.

Per quanto riguarda la corretta conservazione a norma di legge dei documenti relativi all’anno 2019 per i soggetti che fanno coincidere l’anno fiscale con l’anno solare:

  • La dichiarazione dei redditi del 2019: 10 dicembre 2020 ( a seguito del Decreto n.157 del 30 novembre 2020)
  • Termine ultimo per la conservazione dei documenti 2019: 10 marzo 2021

Cosa si rischia in caso di mancata conservazione delle fatture?

Le sanzioni previste in caso di omessa conservazione in formato elettronico a norma di legge dei documenti fattura è sanzionabile con le medesime modalità previste per la mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali, regolamentate dall' Art. 9 D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471:

" 1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. [...]".

I termini di conservazione illustrati si applicano esclusivamente per i soggetti che fanno coincidere anno solare e anno fiscale, in caso contrario e necessario fare riferimento alla Risoluzione 46/E del 10 aprile 2017, calcolando il corretto termine di conservazione in base alla propria gestione fiscale.

Ricordiamo che la Conservazione Sostitutiva deve avvenire per 10 anni a norma di legge, salvo differenti accordi o non attivazione della conservazione, i servizi Digithera prevedono l'invio in conservazione delle fatture emesse e ricevute attraverso il nostro portale di Fatturazione Elettronica, se si dispone di documenti non ancora inviati in conservazione o gestiti con sistemi terzi è possibile richiedere il servizio dedicato alla conservazione di tali documenti al nostro Supporto Tecnico.