Conservazione elettronica dei registri IVA: termine spostato al 30 dicembre

Ieri, 10 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha inviato una risoluzione con cui ha precisato i termini per la stampa e conservazione elettronica dei  registri e dei documenti rilevanti ai fini IVA. Le indicazioni fino ad oggi in vigore lasciavano intendere, infatti, che in ragione dell’anticipo al 28 febbraio 2017 dell’invio della dichiarazione IVA relativa al 2016, la conservazione sostitutiva dei registri IVA relativi al 2016 e delle fatture emesse nel 2016 dovessero essere effettuate entro tre mesi da tale data, ovvero entro il  28.5.2017. In realtà, la precisazione di ieri conferma che il termine per la stampa di documenti analogici o per la conservazione elettronica di quelli informatici coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Resta quindi confermata già per il 2017 la scadenza del 30 dicembre 2017 per la stampa o conservazione elettronica dei documenti fiscali relativi al 2016.

Ai sensi dell’srt.a del DM 17 giugno 2014, non vi è più alcun obbligo di materializzazione del documento su supporti fisici per considerarlo giuridicamente esistente, il che vuol dire che non è più necessario stampare i documenti in formato digitale. Ne consegue che Conservare digitalmente il documento analogico vuol dire, dunque, sostituire quest’ultimo con il medesimo documento in formato digitale e garantirne la validità nel tempo, impedendo - attraverso particolari accorgimenti tecnico/giuridici, tra i quali la firma digitale - che il suo contenuto o la sua forma vengano in qualche modo modificati o alterati.

 


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