Normativa di riferimento sulla Fatturazione tra Privati
La Legge 127/2015 che disciplina la Fatturazione Elettronica tra Privati
Il d.lgs.n.127 del 5.8.2015 poi convertito in Legge dello Stato, disciplina ed estende la fatturazione elettronica alle transazioni fra privati. L’adesione non è obbligatoria ma facoltativa, ed i soggetti destinatari sono imprese, commercianti e professionisti. Il fine di questa previsione normativa è ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili garantendo al tempo stesso una più efficace lotta all’evasione.
Il decreto prescrive che :
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a decorrere dal 1 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche;
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a decorrere dal 1 gennaio 2017 il Ministero dell’Economia e delle finanze, metterà a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio (Sdi) gestito dalla Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse;
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coloro che opteranno per la fatturazione elettronica tra privati dovranno emettere le proprie fatture nel formato XML e inviarle al Sistema di Interscambio (SdI).
Per incentivare l’adozione della fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 2017, la Legge prevede alcuni incentivi che vengono a mancare in caso di omissione della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture ovvero in caso di fatture trasmesse con dati incompleti o sbagliati.
La stessa legge 127/2015 permette ai possessori di partita iva di esercitare un’opzione per effettuare la trasmissione dei dati delle fatture attive e passive registrate. L’opzione va fatta entro il 31 Marzo 2017 (posticipata rispetto all'iniziale termine del 31 Dicembre 2016) e ha effetto per i 5 anni successivi:
“Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.”
Chi esercita l’opzione ha ulteriori benefici quali:
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Priorità nei Rimborsi IVA
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Restringimento della finestra di accertamento da 5 a 4 anni a patto che i pagamenti in contanti siano solo per importi inferiori a 30€
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Per le fatture attive e passive che transitano dal Sistema di interscambio non è necessario trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate in quanto questi verrebbero estratti automaticamente.
La Legge 193/2016 che disciplina la comunicazione trimestrale dell'IVA (Mini-Dichiarazioni IVA)
Molto rilevante appare anche la Legge 193/2016 che prevede l'introduzione della comunicazioni IVA su base trimestrale, una sorta di mini dichiarazione iva che sostituirà altri adempimenti richiesti in materia IVA (per esempio lo spesometro).
La revisione della gestione inerentel'IVA è contenuta nell’articolo 4 della Legge dove si prevedono le nuove modalità di comunicazione IVA trimestrale o mini dichiarazioni iva.
L’oggetto della comunicazione dati iva trimestrale è previsto dal comma 1:
“In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche’ i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre e’ effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio”.
Il comma successivo indica il contenuto minimo di dati da inviare al Fisco ovvero:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.
L'adesione all'invio di tutte le Fatture Elettroniche attraverso SDI sembra al momento sufficiente per evitare la comunicazione di cui sopra riferita alle Fatture Attive.